Inammissibili le istanze delle parti private presentate via Pec
06 Luglio 2017
«Nell'ambito del procedimento penale, l'invio di istanze a mezzo di posta elettronica certificata (c.d. Pec) non è consentito alle parti private […]. Ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2, c.p.p., e della legge n. 221 del 2012, di conv. d.l. n. 179/2012, l'utilizzo della Pec è consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato». Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con due sentenze, entrambe depositate il 22 giugno 2017, nn. 31314 e 31336. La prima sentenza riguardava un imputato che aveva inviato alla Corte d'appello a mezzo Pec una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, la seconda invece la presentazione di memorie ex art. 611 c.p.p., sempre via Pec. L'art. 16 l. 221/2012, comma 4, disciplina che: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria». Tale norma, spiegano i giudici di legittimità, indica espressamente la volontà legislativa di consentire l'utilizzo della Pec, nel processo penale, alle sole cancellerie; in caso contrario – ovvero – ovvero se, in assenza di un espresso divieto, dovesse ritenersi consentito l'utilizzo di detto strumento anche alle altre parti, purché per comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall'imputato, essa sarebbe inutile, non avendo senso consentire espressamente l'utilizzo della Pec alle cancellerie, se esso fosse consentito a tutti. |