Omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad uno dei due difensori nominati dall'imputato

Cecilia Ruggerini
06 Agosto 2015

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad uno dei due difensori nominati dall'imputato comporta nullità del decreto? È frequente che l'imputato nomini due difensori a sostegno della propria difesa.

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad uno dei due difensori nominati dall'imputato comporta nullità del decreto?

È frequente che l'imputato nomini due difensori a sostegno della propria difesa. Tale scelta comporta un diritto inviolabile ed entrambi i difensori devono essere posti in grado di esercitare il loro mandato. Ad entrambi i nominati deve, pertanto, essere notificato il decreto di citazione a giudizio.

L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 c.p.p., ma ad una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di parte interessata va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero (Cass.pen., Sez. VI,30 settembre 2008, n. 38570; Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39060).

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendo stata dedotta tempestivamente con i motivi d'appello, deve ritenersi tardivamente proposta se eccepita solo in sede di ricorso per cassazione (Cass.pen., Sez VI, 3 luglio 2013, n. 41590).

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