La mancanza di energia elettrica non integra lo stato di bisogno
06 Settembre 2017
«L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito e, non può quindi applicarsi ai reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso non criminalmente rilevanti». Questo il principio espresso da Cass. pen., Sez. feriale, sent. n. 39884 depositata il 4 settembre 2017, ha confermato il giudizio di responsabilità per il furto di energia elettrica, nonostante «le condizioni certamente precarie e faticose dell'imputata – sfrattata e priva di lavoro con una figlia incinta», afferamando che «la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita […] semmai idoneo a procurare agi ed opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa». La Cassazione ha affermato altresì l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p. in quanto l'allaccio abusivo alla rete integra la fraudolenza in qualsiasi modo venga effettuata. |