Rinnovazione dibattimentale. La sostituzione del collegio giudicante ne determina il rinvio
06 Settembre 2017
Il pensionamento del Presidente della Corte d'appello impedisce al collegio giudicante di rinnovare il dibattimento secondo quanto dispone il nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., introdotto con la l. 103/2017. La Corte d'appello di Firenze ha così rinviato a data da destinarsi lo svolgimento della nuova istruttoria nel processo per la strage del Rapido 904. L'unico imputato nel processo, Totò Riina, era stato assolto in primo grado e avverso tale decisione il P.M. aveva proposto ricorso in appello; trattandosi di appello del P.M. avverso sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice – secondo il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. risultante dalle modifiche della l. 103/2017 – deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Su tale punto è intervenuto anche il Ministero della Giustizia, che in una nota ha precisato: «La necessità di rinnovare il dibattimento in caso di appello del P.M. contro una sentenza fondata su prove testimoniali discende da una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ampiamente recepita dalla Corte di Cassazione già prima della modifica legislativa dello scorso luglio, che ha semplicemente adeguato la formulazione della norma. Non vi è stato perciò alcun imprevedibile rallentamento del processo a seguito dell'entrata in vigore della recente riforma». |