Ordinanza cautelare troppo generica. Il tribunale del riesame ha il dovere di integrarla
06 Novembre 2015
La VI Sezione penale (sentenza n. 44433/15) ha affermato che, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 309 c.p.p. dalla l. n. 47 del 2015, il tribunale del riesame conserva il potere-dovere di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare generica impugnata e di confermarla per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, ex art. 309, comma 9; detto potere integrativo non può, tuttavia, essere esercitato nei casi in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto mancante. |