Lo spostamento in Paese straniero non limita le intercettazioni ambientali su autovettura
06 Dicembre 2016
La Cassazione penale, Sezione II con sentenza n. 51034, depositata il 30 novembre 2016, ha affermato il principio di diritto secondo cui: l'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l'attività di captazione, non richiede l'attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate. Il supremo Collegio ha altresì precisato che: in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è pienamente legittima l'utilizzazione della tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta il convogliamento attraverso un gestore nazionale delle telefonate provenienti dall'estero e dirette ad una utenza italiana, ovvero in partenza da quest'ultima e diretto verso utenze esterne, senza che sia necessario promuovere una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.
Diverse le ragioni che hanno condotto i giudici di legittimità a tale conclusione. Anzitutto, il ricorso alla procedura di istradamento e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un “nodo” posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano. In secondo luogo la procedura prevista agli artt. 727 ss. c.p.p. riguarda esclusivamente gli interventi da compiersi all'estero e che, quindi, richiedono l'esercizio della sovranità propria dello Stato estero. Di conseguenza, non è ipotizzabile una rogatoria per un'attività svolta in Italia e, pertanto, ivi autorizzata e realizzata secondo le regole del codice di rito. Inoltre, quando la microspia sia installata in Italia e la captazione avvenga in Italia attraverso le centrali di ricezione ivi collocate, la sola circostanza che le conversazioni siano state eseguite all'estero a causa dello spostamento dell'autovettura, è ininfluente per ritenere la necessità della rogatoria, non potendosi nel caso di intercettazione ambientale su mezzo mobile conoscere tutti gli spostamenti, coì vanificandosi le finalità del mezzo di ricerca della prova. Infine, le intercettazioni ambientali su un veicolo mobile predisposte con microspia, o con altro mezzo di registrazione, non possono subire limitazioni per il trasferimento del veicolo in paesi stranieri. Infatti i continui spostamenti su territori esteri, successivamente all'inizio delle operazioni in Italia, diversamente comporterebbero una impossibilità tecnica di procedere alle intercettazioni, ben potendo l'Autorità giudiziaria che le ha disposte ignorare il luogo dove si trova il veicolo ed essere quindi impossibilitata a chiedere la rogatoria, neppure con l'urgenza e con i modi previsti dall'art. 727, comma 5, c.p.p. |