La sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato
09 Dicembre 2016
Abstract
Per effetto della nuova disciplina dell'assenza dell'imputato al processo introdotta dalla legge 67/2014 (artt. 9 ss.) allorché il giudice constata che l'imputato non è presente all'apertura dell'udienza preliminare per documentata impossibilità della notifica del relativo avviso, il processo non può celebrarsi in absentia perché si è fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter c.p.p. e neppure in presenza di una nullità della notificazione. Si dovrà dare luogo al subprocedimento sospensivo apprestato dagli articoli 420-quater e 420-quinques c.p.p. Siamo in presenza della c.d. terza situazione, essenzialmente diversa dalle prime due che rispettivamente collegano l'assenza alla certezza ovvero alla legale presunzione di una volontaria rinuncia dell'imputato a partecipare all'udienza e al processo di cui comunque egli sa. Qui l'imputato non c'è perché non sa del processo, non essendo risultata possibile la notificazione dell'atto di vocatio. La impossibile notificazione personale della vocatio che impedisce di procedere in absentia
La terza situazione comporta quindi elementi essenzialmente diversi da quelli delle prime due tra di loro pressoché simili. Determina una prima stasi del processo, imponendo al giudice di differire la celebrazione dell'udienza in atto per tentare la notifica all'imputato dell'avviso ad opera della polizia giudiziaria che dovrà necessariamente eseguirla personalmente. È la rilevante novità della riforma operata con la legge 67/2014. Il Legislatore ha scelto di privilegiare la notifica “a mani proprie“ per assicurare che sia realizzata appieno la corretta e completa conoscenza del processo da parte dell'imputato. Se, ciò nonostante l'esito sarà negativo, il giudice disporrà con ordinanza la sospensione del processo, a meno che non riscontri i presupposti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per la adozione di una pronuncia di proscioglimento dell'imputato inconsapevole. Effetti diretti e collaterali della sospensione del processo
Nel caso di processo soggettivamente cumulativo la sospensione dovrà essere disposta previa separazione dal principale di quello concernente la posizione dell'irreperibile salvo che vi ostino esigenze di accertamento dei fatti che inducano il giudice ritenere assolutamente necessario il mantenimento della riunione (art. 18, comma 1 lett. b) c.p.p.). Al tempo stesso la ordinanza di sospensione del processo determina la proseguibilità dell'azione proposta in sede propria dall'avente diritto, non operando dal tal momento la preclusione sospensiva temporanea dell'azione civile prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. Per effetto degli ulteriori innesti operati dalla novella alle norme di attuazione del c.p.p. (art. 14 legge 67/2014 ) ed al T.U. in materia di casellario giudiziale (successivo art. 15) da un canto vi è che, secondo il neointrodotto art. 143-bis att. c.p.p., l'ordinanza di sospensione e l'atto introduttivo la cui notifica all'imputato è risultata non possibile, vanno trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria che dovrà inserirla nel Centro elaborazione dati (di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121 e s.m.) come atto propedeutico per le nuove ricerche previste e cadenzate dall'art. 420-quinquies; dall'altro, la nuova lettera i–ter inserita nell'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, prevede che sia disposta l'iscrizione nel casellario giudiziale degli estratti dei provvedimenti di sospensione del procedimento adottati ai sensi dell'art. 420-quater, mentre con la ulteriore nuova lettera 1–bis aggiunta al successivo comma 5 si dispone la contrapposta iscrizione di ogni provvedimento di revoca sulla suddetta sospensione. Effetti sostanziali della sospensione del processo per le modifiche al codice penale in tema di prescrizione del reato oggetto del processo sospeso
La stasi processuale conseguente alla emissione della ordinanza di sospensione del processo all'irreperibile determina in via collaterale, ai sensi del nuovo comma 3-bis inserito nel corpus dell'art 159 c.p. dall'art. 12, comma 1, della novella, l'effetto della sospensione del corso della prescrizione del reato. La durata di siffatta sospensione – per effetto del comma 4 neointrodotto nell'art. 159 c.p. dall'art. 12, comma 2, della novella – non può tuttavia superare i termini previsti dall'art. 161 c.p. . Si tratta di un meccanismo sospensivo del corso della prescrizione del tutto inedito, in quanto impropriamente modulato sulle articolazioni e cadenze previste dal codice sostanziale unicamente per gli effetti della interruzione del termine prescrizionale (artt. 160 e 161 c.p.); congegno che prevedibilmente genererà problematiche applicative e contrasti interpretativi; tanto più che già da subito parrebbero profilarsi le anomalie di condizioni “pilotate” di irreperibilità con consapevole mantenimento di tale status da parte dell'artificiosamente irreperibile che, permanendo in tale veste anche oltre i termini massimi suddetti, mirerebbe a lucrare la prescrizione comunque. In conclusione
Se, perdurando la sospensione, le nuove ricerche disposte dal giudice annualmente o se lo riterrà, anche prima, e che saranno modulate sui riferimenti indicati dall'art. 159, comma 1, in tema di notificazioni all'irreperibile (art. 420-quinquies, comma 1, c.p.p.), avranno esito positivo vuoi per il buon fine del reperimento della persona; vuoi per l'intervenuta nomina da parte dell'imputato inconsapevole di un difensore di fiducia; vuoi, ancora, per il ritenuto conseguimento della prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei propri confronti, il giudice revocherà l'ordinanza di sospensione del processo e fisserà la data per la nuova udienza, emettendo il relativo avviso che dovrà essere notificato all'imputato (notifica, anche in questo caso e per quanto già osservato infra, da eseguirsi personalmente) ed al suo difensore, alle altre parti ed alla persona offesa oltre che comunicato al pubblico ministero. La revoca potrà essere adottata anche nel caso in cui debba essere emessa una decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche per prescrizione del reato ove, nonostante l'inedito meccanismo sospensivo sostanziale sopra ricordato, il termine massimo risulti nelle more compiuto. Occorrerà ritenere che la notifica dell'atto di ripresa all'imputato già irreperibile sia effettuata “a mani proprie” del medesimo non soltanto per una corretta estensione della disposizione in tali sensi precauzionalmente dettata dall'art. 420-quater, comma 1, in tema di verifica della assenza determinata dalla riferita non reperibilità dell'imputato in sede di notifica per il giudizio, quanto, soprattutto, per conseguire un sicuro riscontro della revoca della sospensione disposta sulla base della ipotesi presuntiva circa la intervenuta “conoscenza del procedimento” da parte dell'imputato (art. 420-quinques,comma 2 lett. c), c.p.p. ). Previsione quest'ultima che, in quanto disancorata da regole di riferimento precise per ritenere raggiunta la certezza probatoria che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti, rimane pur sempre vaga ed in quanto tale foriera di decisioni che potranno rivelarsi tanto arbitrarie quanto difficilmente sindacabili specie in sede di legittimità. Alla udienza di ripresa del processo l'imputato avrà la possibilità di formulare richiesta di riti alternativi quali l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato secondo le distinte opzioni offerte dalla previsioni racchiuse nell'art. 438. Ma non solo. Sino a tale udienza egli potrà altresì formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. , ove il reato per cui si procede rientri nei casi previsti dall'art. 168-bis c.p. .
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