Divieto di reformatio in peius e sospensione condizionale della pena

Ignazio Pardo
07 Dicembre 2016

Come opera il divieto di reformatio in peius in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena?

Come opera il divieto di reformatio in peius in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena?

Numerose decisioni hanno preso in considerazione l'operatività del divieto di reformatio in peius in relazione all'istituto della revoca della sospensione condizionale della pena; al proposito sono intervenute le Sezioni unite stabilendo che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 168, comma 1, c.p., ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.

Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 c.p., il provvedimento di revoca non è dichiarativo ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo; la suprema Corte ha poi precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero (Cass. pen, Sez. unite, 8 aprile 1998, n. 7551). L'applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite ha comportato l'esclusione della possibilità per l'imputato di chiedere in appello la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in relazione ad una condanna a sanzione esclusivamente pecuniaria dal giudice di primo grado; al proposito, infatti, si è stabilito che il provvedimento di revoca non è dichiarativo ma costitutivo, esso conseguentemente implica una valutazione che resta preclusa al giudice di appello (così come al giudice dell'esecuzione).

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