Il Protocollo d’intesa firmato fra Corte europea dei diritti dell’uomo e Cassazione
07 Marzo 2016
Lo scorso 11 dicembre si è concretizzato, con la firma a Strasburgo del Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo un progetto teso ad intensificare dei rapporti fra le due Corti, in attuazione della Dichiarazione di Brighton resa a margine della Conferenza sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo organizzata nei giorni 19 e 20 aprile 2012 - punto 12. lett. c) e della Dichiarazione conclusiva dei lavori della Conferenza di Bruxelles su The Implementation of the European Convention on Human Rights del 27 marzo 2015: Il quadro sovranazionale appena tratteggiato muove dalla presa d'atto del ruolo sussidiario del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che è imposto prima di ogni altro ai giudici nazionali il compito di assicurare l'applicazione concreta ed effettiva dei diritti contemplati dalla Convenzione, rappresentando la verifica della Corte europea dei diritti dell'uomo una garanzia aggiuntiva che tende a vagliare la correttezza del controllo operato a livello nazionale. In questa prospettiva, si intende creare dei periodici momenti di confronto fra Corte Edu e la Corte di Cassazione - la quale mantiene il proprio ruolo di garante dell'interpretazione del diritto interno, in una prospettiva che la pone tuttavia al centro di un sistema di protezione multilivello che amplia il concetto di diritto interno - tendenti a realizzare scambi di conoscenze che offrano ai dialoganti elementi di riflessione complessi degli aspetti nazionali e convenzionali rilevanti rispetto a questioni già esaminate o da esaminare. Ciò, agendo sulla stabilità delle decisioni della Corte di cassazione, non potrà nel medio periodo che favorire il recupero del valore della certezza del diritto e della tendenziale stabilità dei precedenti, sempre meno destinati a subire aggiustamenti di rotta per effetto delle pronunzie della Corte europea. Emergono, d'altra parte, sempre di più nella pratica giudiziaria civile e penale tematiche nuove che non trovano riscontro nell'ambito della tradizione giuridica interna quali il margine di apprezzamento dell'autorità nazionale, la discrezionalità allo stesso riconosciuta nella ricostruzione di un diritto di matrice convenzionale e dei limiti ad esso riconducibili, il ruolo del c.d. consenso dei Paesi contraenti rispetto alla regolamentazione di talune materie, soprattutto se eticamente sensibili, le ricadute e gli effetti di pronunzie della Corte Edu sul contenzioso ancora pendente. Si tratta di macro questioni che richiedono nei giudici nazionali un processo di progressiva assimilazione dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche al fine di individuare il confine, spesso labile, tra ciò che è consentito al giudice nazionale e ciò che invece va oltre i limiti previsti dalla Cedu. Questioni che non è possibile comprendere fino in fondo attraverso i tradizionali canali di approfondimento ma che richiedono il confronto su casi pratici e fra pratici. Il dialogo tende peraltro a soddisfare un'esigenza particolarmente rilevante per i giudici italiani, visto che i rapporti fra il sistema interno e la CEDU non trovano, a differenza che in altri Paesi - p.e.Regno Unito, ove è stato introdotto l'Human Rights Act nell'anno 1998, entrato in vigore il 2 ottobre 2000 - una dettagliata disciplina positiva ma sono affidati all'interpretazione che la Corte costituzionale e gli stessi giudici nazionali offrono del quadro costituzionale (artt. 2, 11 e 117 Cost.; legge 848/1955 di ratifica della Cedu) e sovranazionale. La trasmissione e circolazione di saperi rappresenta, ormai, la garanzia migliore per un esercizio della giurisdizione nazionale al passo con i tempi e richiede un approccio alla decisione che deve ineludibilmente considerare il quadro dei principi costituzionali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle altre Carte dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, l'individuazione di momenti di confronto stabili fa da preludio all'attuazione del meccanismo formale di richiesta di parere preventivo che le Alte Corti saranno abilitate a formulare alla Grande Camera della Corte europea quando entrerà in vigore il Protocollo 16 annesso alla Cedu. Il dialogo che il Protocollo intende favorire con iniziative di scambio di conoscenze e di informazioni sul modo con il quale le due Corti decidono sembra volere fugare non solo la preoccupazione che la Corte Edu costituisca un quarto grado di giudizio ma anche che esista un'ordinazione gerarchica o subalternità che dir si voglia fra il giudice nazionale e quello di Strasburgo, invece dimostrando, non con declamazioni astratte ma nei fatti, che la chiave di volta per una sempre più profonda affermazione dei diritti fondamentali è data dall'interazione pariordinata fra i giudici, lasciando a quelli nazionali sia l'individuazione delle migliori modalità da seguire per rendere possibile il rispetto degli obiettivi e degli scopi dei diritti di matrice convenzionale, sia l'obiettivo di massima espansione delle tutele, secondo una visione non frazionata dei diritti fondamentali, alla quale la Corte costituzionale italiana ha prestato particolare attenzione. |