Persone giuridiche: come si determina la competenza territoriale per i delitti tributari in materia di dichiarazione?
07 Marzo 2017
Qual è la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche? Rileva soltanto la sede legale oppure occorre andare oltre?
Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione, di cui al Capo I del Titolo II, vale a dire per le due figure di dichiarazione fraudolenta, per la dichiarazione infedele e per l'omessa dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5), si radica nel luogo ove il contribuente ha il domicilio fiscale. La nozione di domicilio fiscale è regolata dagli artt. 58 e 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette, ai quali rinvia l'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposte sul valore aggiunto. Con specifico riferimento alle persone giuridiche, il citato art. 58, comma 3, d.P.R. 600/1973 stabilisce che il domicilio fiscale è quello del luogo ove si trova la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa. Nel caso in cui anche questa manchi il domicilio è nel comune ove vi è una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero, infine, ove viene svolta l'attività prevalente. Ciò posto, occorre rilevare che la sede è il luogo in cui l'ente ha il centro principale della sua attività e che tale luogo – indicato nell'atto costitutivo, nello statuto e riportato nel registro delle imprese – può, tuttavia, essere diverso da quello in cui convenzionalmente è stata stabilita la sede legale, per cui in tal caso si dispone soltanto del dato formale della indicazione legale della sede ma questa risulta, secondo il principio di effettività, altrove. Tanti gli indizi che possono far emergere la divergenza tra sede legale e sede effettiva di una società: a titolo esemplificativo, e certamente non esaustivo, si considerino la coincidenza della prima con l'indirizzo di un esercizio commerciale o di uno studio professionale, l'indicazione di recapiti telefonici fittizi, la tenuta delle scritture contabili da parte di un commercialista con studio altrove rispetto al luogo in cui risulti formalmente l'esercizio sociale, il luogo in cui si trova la filiale presso la quale risultano accesi i conti correnti bancari della società. Sulla scorta di tali considerazioni ed in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, possiamo concludere nel senso che la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche si determina, qualora la sede legale risulti avere carattere meramente fittizio, con riferimento al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (in tal senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 20504; in senso difforme: Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 1995, n. 12262, secondo la quale, con riferimento alla individuazione della competenza per i reati di omessa o infedele dichiarazione, la competenza si radicherebbe nel luogo ove viene effettuato il controllo sulla dichiarazione del contribuente e cioè quello ove ha sede l'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione). |