Legge Gelli. I nuovi criteri con cui il giudice dovrà misurarsi per valutare la responsabilità del medico
07 Aprile 2017
La Corte di cassazione, Sez. IV con sentenza n. 16140, depositata il 30 marzo 2017, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente per aver, nella sua qualità di medico-chirurgico, commesso il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, c.p. Nel caso di specie la colpa è consistita nella programmazione ed effettuazione dell'intervento chirurgico per asportazione per via laparoscopica di neoformazione della giunzione gastroesofagea presso una struttura priva delle necessarie apparecchiature tecniche ed in assenza di controllo endoscopico; per aver ommesso di effettuare indagini difensive non invasive, che avrebbero consentito di accertare l'esito dell'intervento e l'eventuale presenza di fistola e per aver ritardato, pur dopo il riscontro della pressa di una fistola esofago-mediastinica, il trasferimento della paziente presso un centro clinico attrezzato. Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi del ricorso in quanto il percorso motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata risulta vulnerato dalle dedotte lacune argomentative, sia in riferimento al tema della riferibilità causale degli eventi patologici – danno alla funzione digestiva, danno estetico e altro – alla condotta attiva ed omissiva del sanitario, sia rispetto ai profili di rimproverabilità colposa della medesima condotta. Nel rinviare la sentenza per un nuovo esame della regiudicanda alla Corte d'Appello, i giudici di legittmità evidenziano che il tema della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, quale l'imputato, per il reato di lesioni colpose è stato oggetto di intervento normativo con la legge 8 marzo 2017, n. 24, in vigore dal 1 aprile 2017 che ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Al secondo comma tale norma esclude la punibilità, se l'evento si è verificato a causa di imperizia, quando sono rispettate le raccomandazioni previsti dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Pertanto, il giudice del rinvio, chiamato a riconsiderare il tema della responsabilità dell'imputato, dovrà verificare l'ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, c.p. secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L'art. 6, comma 2, l. 24 del 2017, infatti, abroga espressamente il più volte citato articolo 3, comma 1, decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 189. |