Appropriazione indebita a danno dell’ente canonico da parte del suo presidente. Il giudizio spetta all’autorità italiana
07 Giugno 2017
«Un ente canonico pubblico che non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, né il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese, va ritenuto un ente di fatto come tale soggetto alle regole del codice civile. Di conseguenza, non potendo il medesimo rientrare tra gli enti centrali della Chiesa – esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato ex art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 – i reati commessi dal rappresentate legale del suddetto ente vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana ex art. 22 del cit. Trattato» In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 23423 del 12 maggio 2017, ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui l'imputato, condannato per tre episodi di appropriazione indebita aggravata ai danni dell'Opera diocesana di assistenza (Oda) presso la quale copriva la funzione di Presidente, sosteneva di non poter essere giudicato da parte dell'autorità italiana trattandosi l'Oda di un ente canonico mai riconosciuto come persona giuridica civile dall'ordinamento italiano e pertanto i fatti contestati sarebbero stati di pertinenza dell'ordine della Chiesa su cui la Chiesa esercita la propria giurisdizione dipendente e sovrana. Rilevano però i giudici di legittimità che, per pacifica e consolidata dottrina, un ente canonico pubblico che non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, né il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese è comunque un ente di fatto e come tale soggetto alle regole del codice civile in quanto operante sul territorio italiano, a prescindere dal riconoscimento. Ai sensi dell'art. 11 dei Patti Lateranensi sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato gli enti centrali della Chiesa ossia quegli organismi come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici che «costituiscono la santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo». Concludono dunque i giudici di legittimità che, nel caso di specie, non essendo in alcun modo ipotizzabile che l'Oda sia un ente centrale della Chiesa i fatti commessi da cittadini italiani, quale è il ricorrente, commessi nel territorio italiano e che siano sussumibili entro fattispecie di natura penale devono essere giudicati dall'autorità giudiziaria italiana. |