Appello del pubblico ministero e luogo del deposito
07 Luglio 2015
Il pubblico ministero può depositare l'atto di appello nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato?
No. La regola codificata all'art. 582, comma 2, c.p.p. è chiara: si tratta di una prerogativa delle sole parti private e dei loro difensori. L'appello del pubblico ministero andrà depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
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