Appello della parte civile avverso sentenza di proscioglimento del giudice di pace

07 Luglio 2015

La parte civile può appellare agli effetti penali la sentenza di proscioglimento resa dal giudice di pace? La risposta è negativa.

La parte civile può appellare agli effetti penali la sentenza di proscioglimento resa dal giudice di pace?

La risposta è negativa.

Il dubbio è legittimo ed è alimentato dalla disposizione di cui all'art. 38, d.lgs. 274/2000 e dalle alternative attraverso le quali può avvenire la costituzione di parte civile nel giudizio penale di competenza del giudice di pace.

In questo giudizio la parte civile può costituirsi in forma “codicistica” (artt. 78 ss c.p.p., richiamati dall'art. 2, d.lgs. 274/2000) oppure con un unico atto, il ricorso immediato al giudice (art. 21 d.lgs. 274/2000), che ha diversi effetti: ha valore di querela; è presupposto alla vocatio in iudicium; è infine equipollente ad un atto di costituzione di parte civile.

Ora, poiché l'art. 38 d.lgs. 274/2000 legittima il ricorrente ex art. 21 cit., ad impugnare anche agli effetti penali, è sorto il dubbio se tale disposizione si applichi anche con riferimento all'appello.

Ma, come abbiamo detto, la risposta è negativa, dal momento che l'appello della parte civile avviene con il mezzo previsto per il pubblico ministero ed a quest'ultimo l'art. 9, l. 46/2006 ha sottratto il potere di appellare le sentenze di proscioglimento (art. 36,d.lgs. 274/2000).

Ne segue che il ricorrente ex art. 21 d.lgs.274/2000, in qualità di parte civile, può impugnare agli effetti penali con ricorso per cassazione ma non può appellare.

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