Appello della parte civile e requisiti di forma

07 Luglio 2015

L'appello della parte civile non reca l'indicazione che è proposto ai soli effetti civili. È ammissibile? Sì.

L'appello della parte civile non reca l'indicazione che è proposto ai soli effetti civili. È ammissibile?

Sì.

Il sistema è ispirato al principio della libertà delle forme e della inequivocità legale degli effetti dell'atto.

Dall'entrata in vigore della l. 46/2006 è stato abrogato l'art. 577 c.p.p. e non è più quindi consentito alla parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione.

Da allora, quindi, la parte civile può appellare ai soli effetti civili, col mezzo previsto per il pubblico ministero, ed è indifferente che nel suo atto sia o meno spesa la ragione dell'effetto dell'impugnazione.

“Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.”(Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre 2012, n. 6509).

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