Per la concessione della messa alla prova le circostanze aggravanti non rilevano
07 Settembre 2016
Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base non assumendo alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Le Sezioni unite hanno così risolto la questione sollevata dalla seconda Sezione penale con ordinanza del 26 febbraio 2016, n. 8014 (vedi GALATI, Il computo della pena ai fini della concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova) se nella determinazione del limite edittale fissato dall'art. 168-bis, comma 1, c.p. ai fini dell'applicabilità della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. |