Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, il decreto legislativo entra in vigore
08 Gennaio 2016
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, n. 3 del 5 gennaio 2016, il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 recante Attuazione della direttiva 2012/29/Ue e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai. Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 20 gennaio 2016, apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a fornire maggiori garanzie e tutela per le vittime di reato. Maggiori informazioni e comunicazioni alla persona offesa. Attraverso l'introduzione dell'art. 90-bis c.p.p. si prevede l'obbligo, da parte dell'autorità procedente, di fornire alla persona offesa le informazioni necessarie in merito alle sue facoltà e diritti, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia e querela, al ruolo che assume in corso di indagini e processo nonché alle strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti sul territorio. Il successivo art. 90-ter stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona , deve essere immediatamente data comunicazione, alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché dell'evasione dell'imputato o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato condannato. Condizione di particolare vulnerabilità. Ai sensi del nuovo art. 90-quater la condizione di particolare vulnerabilità in cui versa la persona offesa può desumersi oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. La persona offesa che versi in condizione di vulnerabilità viene assimilata al soggetto minore coinvolto in reati a sfondo sessuale. Nei suoi confronti si introducono una serie di cautele processuali. La persona offesa “vulnerabile”: ha diritto all'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria qualora debba fornire sommarie informazioni alla P.G.; qualora sia chiamata a rendere testimonianza dovranno seguirsi le regole stabilite dall'art. 190-bis c.p.p., mentre l'esame andrà effettuato secondo la modalità protetta di cui all'art. 398, comma 5-bis, c.p.p.; la riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni potrà essere disposta anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità di cui all'art. 134 c.p.p. Diritto all'interprete. Al pari dell' imputato, la persona offesa che non conosca la lingua italiana ha ora diritto, con l'introduzione dell'art. 143-bis c.p.p., alla nomina di un'interprete e alla traduzione gratuita degli atti o comunque delle informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. Peraltro, l'art. 2 del d. lgs. n. 212 del 2015 introduce l'art. 107-ter disp. att. e coord. c.p.p. il quale dispone che la persona offesa che non conosce la lingua italiana e presenta denuncia, ovvero propone querela dinnanzi la procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ha il diritto di utilizzare la lingua a lui conosciuta e, allo stesso modo, qualora lo richieda, di ottenere nella sua lingua l'attestazione di ricezione della denuncia o della querela. Presunzione della minore età. All'art. 90 c.p.p. è aggiunto il comma 2-bis, pertanto quando sussista incertezza sulla minore età della persona offesa il giudice dovrà disporre perizia e se, nonostante la perizia, i dubbi permangono, ai soli fini processuali, la minore età è presunta. Trasmissione delle notizie di reato commesso in altro Stato Ue. Con l'introduzione dell'art. 108-ter disp. att. e coord c.p.p si prevede che, nell'ipotesi in cui il denunciate o il querelante, sia persona offesa residente o che abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica dovrà trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello le denunce o le querele per i reati commessi in altri Stati Ue, affinché quest'ultimo ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente. |