La registrazione di colloqui tra presenti non è intercettazione

Redazione Scientifica
08 Febbraio 2017

Chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità o meno delle captazioni di conversazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa di concerto con la P.G., con impianti ...

Chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità o meno delle captazioni di conversazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa di concerto con la P.G., con impianti dalla stessa forniti su autorizzazione verbale del P.M., in assenza del provvedimento autorizzativo del Gip, la seconda Sezione penale della Cassazione ha ritenuto che La registrazione di colloqui tra presenti eseguita d'iniziativa da uno dei privati interlocutori costituisce prova documentale e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 266 ss. c.p.p., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, ed abbia la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.

Il Collegio ha così fatto propri gli insegnamenti delle Sezioni unite n. 36747 del 28 maggio 2003, le quali avevano espresso il principio secondo cui La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p.

Ne consegue che la registrazione di colloqui, in qualsiasi modo avvenuta, ad opera di uni degli interlocutori non è riconducibile al concetto di intercettazione mancando la compromissione del diritto di segretezza della comunicazione e della terzietà del captante.

Nonostante anche dopo la sentenza delle Sezioni unite, in giurisprudenza, vi siano state pronunce che hanno sostenuto il contrario orientamento secondo cui la registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della P.G. costituisce una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza e che persegue finalità di accertamento e necessita dunque di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero di un decreto motivato in forma scritta del P.M. (si veda Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 2015, n. 19158), il Collegio ritiene di non dover rimettere la questione alle Sezioni unite in quanto il contrario orientamento fonda su argomentazioni non diverse rispetto a quelle già valutate dalle stesse Sezioni unite con la sentenza n. 36747/2003.

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