Procedimenti paralleli in più Stati membri. In G.U. la disciplina per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione
08 Marzo 2016
In Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 del 15 febbraio 2016, recante le Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/Gai del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Il decreto ha ad oggetto i procedimenti paralleli ossia, ai sensi dell'art. 1, i procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona. Sarà onere dell'Autorità giudiziari italiana, che abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimenti parallelo in altro Stato membro, prendere i contatti con le autorità competenti in detto Stato al fine di verificare l'effettiva pendenza e, nel caso, avviare le consultazioni dirette alla concentrazione dei procedimenti penali un unico Stato membro. Quando, invece, le suddette consultazioni dirette siano avviata da uno Stato membro nei confronti dell'Autorità italiana, questa, ai sensi dell'art. 5, ha l'obbligo di fornire risposta alla richiesta nel termine indicato o, comunque, senza indebito ritardo. In caso di indagato o imputato, sottoposto a misura cautelare la richiesta deve essere trattata con urgenza. Le consultazioni dirette non sospendono il procedimento ma al giudice è preclusa la pronuncia della sentenza; la sospensione, conseguente al divieto di pronuncia della sentenza, non può però superare i venti giorni. Competente allo svolgimento delle consultazioni dirette è il Procuratore Generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'Autorità contattante/contattata, il quale, accertata la pendenza del procedimento parallelo, deve darne comunicazione al Ministro della giustizia. Quest'ultimo ha 10 giorni di tempo per disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. A seguito della concentrazione dei procedimenti in Italia il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero si computa ai sensi degli artt. 303, comma 4, 304 e 657 c.p.p. e gli atti probatori, compiuti all'estero, mantengono efficacia e sono utilizzabili ai sensi della legge italiana. |