L'atteggiamento collaborativo può prevalere alla recidiva reiterata nei reati in materia di stupefacenti
08 Aprile 2016
La Corte costituzionale con sentenza n. 74, depositata il 7 aprile 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come modificato dalla l. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. La q.l.c. è stata sollevata dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza n. 165/2015 la quale evidenzia come sia altamente probabile che il colpevole di reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti sia un soggetto recidivo reiterato e come il vietare che l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 possa essere soggetta al bilanciamento tra circostanze eterogenee sia contrario alla ratio sottesa alla suddetta attenuante ossia premiare e stimolare il ravvedimento post-delittuoso del responsabile, così da favorire la dissociazione e la collaborazione operosa , tramite il riconoscimento di una rilevante diminuzione di pena. I giudici delle leggi, concordando con le motivazioni addotte dalla Corte d'appello, confermano che il sistema, così come disciplinato, attribuisce una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo, quale sintomo della sua maggiore capacità a delinquere rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato. La rigida presunzione di capacità a delinquere desunta all'esistenza di una recidiva reiterata è inadeguata ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento. Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, rendendo privo di ogni razionale giustificazione l'effetto preclusivo riconosciuto alla recidiva reiterata. |