Misure di prevenzioni personali. Le Sezioni unite danno ragione alla Corte Edu De Tommaso c. Italia
08 Settembre 2017
Le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a risolvere la questione «se la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi» (v. BELTRANI, Dopo la Corte Edu De Tommaso c. Italia: le misure di prevenzione al vaglio delle Sezioni unite) hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale».
La questione era stata rimessa alle Sezioni unite sul presupposto della speciale importanza,di cui all'art. 610, comma 2, c.p.p., in ragione delle possibili ricadute della decisione della sentenza della Grande Camera della Corte Edu De Tommaso c. Italia (M.F. CORTESI, Misure di prevenzione personali. Una storica pronuncia dei giudici europei contro il sistema italiano) che pronunciandosi sulla disciplina della misure personali, l'aveva ritenuta, sotto alcuni profili, in conflitto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed aveva rilevato un deficit di precisione e prevedibilità delle prescrizioni previste dell'art. 5 l. 1423/1956 (attuale art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011) proprio in relazione all'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi. Le Sezioni unite, in accordo con la Corte Edu, hanno ritenuto che tali prescrizioni non impongano comportamenti specifici ma meri ammonimenti morali, la cui indeterminatezza dimostra l'assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice; si rende, pertanto, necessario «il superamento di una giurisprudenza di legittimità che, fino ad oggi, non mostra essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche». |