L’autoriciclaggio può configurarsi anche come reato permanente
08 Settembre 2017
«Il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p., pur non essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive». Il principio è stato espresso da Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 40890 depositata il 7 settembre 2017. I giudici di legittimità hanno così applicato alla fattispecie di autoriciclaggio, il principio costantemente espresso in giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., secondo cui «qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, assume autonoma rilevanza penale, non potendo essere considerato come post factum non punibile» (Cass. pen., Sez. II. 29611/2016; Cass. pen., sez. VI, 13085/2013).
Con la sentenza 40890/2017 i giudici di legittimità hanno confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore accusato per il reato di autoriciclaggio commesso in qualità di amministratore unico e socio al 95% della A. S.R.L., di amministratore unico e socio al 5% di B.M. S.R.L., e di amministratore unico e socio al 1% si A.I. S.R.L. L'imputato avrebbe gestito somme di provenienza delittuosa, ostacolando l'accertamento della loro origine mediante complesse operazioni societarie e articolati movimenti bancari. Il delitto presupposto sarebbe quello della bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, l. fall. Il Supremo Collegio non ha ritenuto sufficiente la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quanto la vicenda processuale ha rivelato la particolare pervicacia criminale dell'imputato, il quale aveva creato «una vera e propria galassia di imprese, dimostrando un'elevatissima capacità di gestione delle stesse nel suo personale interesse ed una altrettanto elevata capacità di manovrare gli amministratori formali e i collaboratori per i propri fini illeciti» e la sua condotta inframuraria aveva denotato «l'allarmante e concreto pericolo che lo stesso, ove sottoposto a misura domiciliare, sicuramente potrebbe continuare a gestire i propri interessi, anche tramite i familiari […]». |