Riqualificazione del reato e istanza di messa alla prova

08 Settembre 2017

Giudizio direttissimo: la richiesta della difesa di riqualificazione del fatto contestato (da tentata rapina impropria a resistenza a pubblico ufficiale) corredata da istanza di ammissione alla Map viene rigettata perché, allo stato, non è possibile la riqualificazione del fatto. Il processo viene dunque celebrato con rito abbreviato e l'imputato viene condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. ...

Giudizio direttissimo: la richiesta della difesa di riqualificazione del fatto contestato (da tentata rapina impropria a resistenza a pubblico ufficiale) corredata da istanza di ammissione alla Map viene rigettata perché, allo stato, non è possibile la riqualificazione del fatto. Il processo viene dunque celebrato con rito abbreviato e l'imputato viene condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Prima della pronuncia della sentenza il giudice avrebbe dovuto dare all'imputato la possibilità di accedere alla Map?

L'art. 168-bis del codice penale fissa i criteri (quantitativi e qualitativi) per individuare i reati per i quali è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Nel caso oggetto del quesito, l'imputato è stato tratto in giudizio mediante il rito direttissimo per il reato di rapina impropria. Si tratta, a ben vedere, di un reato che non rientra tra quelli per i quali è possibile accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto punito con pena che supera il limite edittale fissato dall'art. 168-bis c.p. In caso di rito direttissimo, in ogni caso, il limite temporale entro il quale proporre istanza di ammissione alla Map, fissato dall'art. 464-quater,comma 2, c.p.p., è la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Qualora il difensore dell'imputato ritenga che il fatto contestato al proprio assistito debba essere qualificato diversamente e che la nuova qualificazione giuridica rientri tra i reati per i quali il Legislatore ammette il ricorso alla Map, sarà, dunque, proprio la dichiarazione di apertura del dibattimento il termine ultimo entro il quale richiedere l'ammissione al citato rito alternativo. Il giudice, a questo punto, ha due alternative: nell'ambito delle valutazioni preliminari ex art. 464-quater c.p.p. (v. anche Cass. pen., Sez. IV, n. 4527/2015) può, anche su istanza del difensore, verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato e, qualora la desuma ictu oculi già dai pochi atti in suo possesso, accogliere la richiesta del difensore e ammettere l‘imputato alla Map, oppure può rigettare l'istanza. Ovviamente, anche in caso di rigetto dell'istanza, nulla vieta che nel corso del dibattimento o, comunque, all'esito del processo, il fatto contestato all'imputato risulti effettivamente diverso. Ai sensi dell'art. 521 c.p.p., nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione di un tribunale collegiale anziché monocratico. Qualora, tuttavia, si verifichi tale evenienza, e qualora il nuovo reato rientri tra quelli per i quali è possibile richiedere la Map, il Legislatore non ha previsto alcun rimedio specifico per poter accedere al beneficio. La questione diviene ancora più rilevante nel caso in cui – come nel quesito in esame – il difensore ha correttamente avanzato istanza entro il limite temporale previsto dalla legge, chiedendo che il fatto contestato al proprio assistito fosse diversamente qualificato come resistenza a p.ufficiale” e chiedendo, di conseguenza, di essere ammesso alla Map. La sua istanza è rigettata dal giudice e il giudizio si svolge con le forme del rito abbreviato. Il giudice condanna l'imputato qualificando il reato come resistenza a pubblico ufficiale.

Premesso che, come sopra illustrato, il Legislatore non ha previsto alcuna forma di rimessione in termini per l'imputato, l'unico rimedio per il difensore è allora quello di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di m.a.p. congiuntamente alla sentenza di condanna. Secondo quanto precisato dalle Sezioni unite Penali della Corte di Cassazione (Cass. pen. 33216/2016, GALATI, Rigetto dell'istanza di messa alla prova presentata o rinnovata nel dibattimento. Impugnazione autonoma?) in materia di impugnazione delle ordinanze in materia di Map, in caso di eventuale accoglimento dell'appello (e di annullamento dell'ordinanza di rigetto della Map) in virtù del principio di conservazione degli atti e di economia processuale, sarà il giudice di appello a sostituire quello di primo grado per sospendere il processo e disporre la messa alla prova per l'imputato. Tale soluzione, oltre ad apparire coerente con il sistema normativo e con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è anche in linea con i principi stabiliti dalla sentenza della Corte Edu nel proc. Drassich c. Italia, relativamente all'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, ai sensi degli artt. 111, comma 3, Cost. e 6 Cedu.

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