Da reato a illecito civile: il giudice delle impugnazione deve revocare le statuizioni civili
08 Novembre 2016
In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli illeciti civili. Le Sezioni unite hanno così risolto la questione sollevata la questione sollevata dalla seconda Sezione penale con ordinanza del 15 giugno 2016, n. 26092 (vedi LANNA, Da reato a illecito civile: il giudice dell'impugnazione conserva il potere di delibare in ordine alle statuizioni civili?) Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Vedi anche ACETO, Il destino delle statuizioni civili restitutorie e/o risarcitorie per reati trasformati in illeciti civili; SIRAGUSA, Depenalizzazione e domanda della parte civile: qual è la regola di giudizio? |