Reciproco riconoscimento tra Stati Ue alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato. Il decreto legislativo in Gazzetta
Redazione Scientifica
09 Marzo 2016
In Gazzetta ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 31 recante l'Attuazione della decisione 2009/299/Gai del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/Gai, i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
In Gazzetta ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 31 recante l'Attuazione della decisione 2009/299/Gai del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/Gai, 2006/783/Gai, 2008/909/Gai, 2008/947/Gai i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Di seguito le modifiche normative apportate.
legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. (MANDATO DI ARRESTO EUROPEO)
Art. 19, Garanzie richieste allo Stato membro di emissione – testo previgente
L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente nè altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 19, Garanzie richieste allo Stato membro di emissione – testo attuale
L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione,la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se i certificato attesta una delle seguenti condizioni:
l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà
di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, nè ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 30, Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna – testo previgente
Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonchè, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Art. 30, Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna – testo attuale
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonchè, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
Art. 2, Definizioni – testo previgente
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro.
Art. 2, Definizioni – testo attuale
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
i) se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.
Art. 13, Motivi di rifiuto del riconoscimento – testo attuale
La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purchè, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o
che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.