Gli strumenti del soggetto terzo interessato contro il provvedimento di confisca

Lucia Randazzo
09 Maggio 2016

È ammissibile il giudizio di revisione (artt. 629 e seguenti c.p.p.) della sentenza solo avverso la parte in cui ha disposto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, da parte di soggetto terzo, proprietario del bene oppure è solo esperibile l'incidente di esecuzione ex artt. 676 e seguenti c.p.p.?

È ammissibile il giudizio di revisione (artt. 629 e seguenti c.p.p.) della sentenza solo avverso la parte in cui ha disposto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, da parte di soggetto terzo, proprietario del bene oppure è solo esperibile l'incidente di esecuzione ex artt. 676 e seguenti c.p.p.?

Il mezzo esperibile dal terzo estraneo contro la sentenza definitiva con cui si è disposta la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è l'incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 676 e seguenti c.p.p. e non il mezzo di impugnazione straordinario della revisione ai sensi dell'art. 629 c.p.p., (Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 1997, n. 2244, nel caso in cui, ferma la pericolosità sociale personale, vengano esclusivamente dedotte prove nuove escludenti l'illegittima provenienza di un bene confiscato con provvedimento definitivo ai sensi della legge antimafia, non sono ammissibili né l'impugnazione straordinaria della revisione né la revoca ex art. 7, comma 2, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, mentre è proponibile da parte del terzo interessato incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., con conseguente controversia sulla proprietà che può essere rimessa al giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p.).

Gli elementi in base ai quali si chiede il giudizio di revisione, devono, infatti, a pena di inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., essere tali da dimostrare se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. Tra i soggetti legittimati alla richiesta, inoltre, non si annovera il terzo estraneo ma solamente il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto; il procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata sentenza di condanna (art. 632 c.p.p.).

La giurisprudenza si è pronunciata in tal senso ritenendo che sia inammissibile l'impugnazione del terzo estraneo al giudizio che chieda la restituzione del bene, già sottoposto a sequestro preventivo del quale la sentenza gravata abbia disposto la confisca. Ciò in quanto la tutela del terzo estraneo interessato alla restituzione è garantita dalla possibilità di adire il giudice della cognizione che, con applicazione analogica della procedura dell'incidente di esecuzione, deciderà de plano. In alternativa, il terzo può attendere che diventi definitiva la sentenza e poi proporre incidente di esecuzione. In entrambi i casi, avverso la decisione del giudice dell'esecuzione, potrà proporre opposizione ed eventualmente ricorso per cassazione (Tribunale Milano, Sez. XII, 13 maggio 2011). In tema di confisca, dunque, il terzo estraneo al reato può chiedere la restituzione con la proposizione dell'incidente di esecuzione nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza (Cass. pen., Sez. I, 11 novembre 2011, n. 47312).

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