Acquisti on-line e mancata consegna: illecito civile o truffa contrattuale?

Lucia Randazzo
09 Giugno 2017

In caso di mancata consegna di merce acquistata sul web si configura la truffa contrattuale? La truffa c.d. online o via internet costituisce una forma specifica di truffa contrattuale contraddistinta dalla circostanza che la negoziazione fra l'agente e la persona offesa avviene a distanza, attraverso l'uso di strumenti telematici. La Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. II, 2 marzo 2017, n. 18821) con recente sentenza ha ritenuto integrata la truffa contrattuale nel caso ...

In caso di mancata consegna di merce acquistata sul web si configura la truffa contrattuale?

La truffa c.d. online o via internet costituisce una forma specifica di truffa contrattuale contraddistinta dalla circostanza che la negoziazione fra l'agente e la persona offesa avviene a distanza, attraverso l'uso di strumenti telematici.

La Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. II, 2 marzo 2017, n. 18821) con recente sentenza ha ritenuto integrata la truffa contrattuale nel caso di mancata consegna di un bene – offerto in vendita ed acquistato tramite il web – allorché al versamento di un acconto non venga consegnata la merce compravenduta e il venditore risulti irreperibile. Tali circostanze, infatti, vengono ritenute dai giudici di legittimità sintomatiche del dolo iniziale del reato di cui all'art. 640 c.p. che si ravvisa nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line.

«Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l'affermazione che sussiste l'ipotesi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento(Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 43660, P.M. in proc. Cristaldi; Cass. pen., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 10136 Sabetta; Cass. pen., Sez. II, 26 febbraio 2010, n. 14674, Salord)» (Cass. pen., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 19923)

Nel caso in cui l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo così in inganno l'acquirente che viene indotto a prestare il consenso, che altrimenti non avrebbe dato, si configura sotto l'aspetto dell'elemento piscologico del reato la truffa contrattuale. Per cui la successiva inadempienza deve essere qualificata come conclusione dell'attività criminosa e non come illecito civile.

Per quanto concerne il problema della competenza, nel caso in cui tale truffa contrattuale avvenga attraverso bonifico bancario è competente il giudice del luogo dove viene riscossa la somma. La consumazione del reato avviene nel luogo in cui l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto non quello da cui è partita la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Tale truffa contrattuale, infatti, configura un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui avviene la «deminutio patrimonii, del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato» (Cass. pen., Sez. II, 20 ottobre 2016,n. 48027).

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