Confisca di beni a soggetti interposti in caso di associazione mafiosa
01 Settembre 2015
La sentenza pronunciata dai giudici della seconda Sezione penale decide su una serie di ricorsi contro un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Palermo che confermava il decreto con cui il tribunale, nel dicembre 2010, aveva disposto: 1. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di uno dei ricorrenti e 2. la confisca di una serie di beni (fittiziamente) intestati agli altri ricorrenti, quali interi capitali sociali, quote societarie, conti esteri. 1. In tema di misure di prevenzione personali, ha osservato che, in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la qualità di partecipe ad una associazione mafiosa, al fine del giudizio sulla pericolosità del prevenuto (costituente presupposto dell'applicazione della misura) nessun rilievo può assumere il fatto che sia venuta meno la qualità di promotore e/o organizzatore della medesima associazione criminale, in origine ipotizzata. 2. In tema di misure di prevenzione reali, ha ribadito che è legittimato ad impugnare il decreto di confisca solo l'apparente intestatario del bene che si assuma fittiziamente intestato, unico soggetto avente diritto alla restituzione dei beni. |