Ribadita l'autonomia tra responsabilità amministrativa degli enti e responsabilità penale della persona fisica
04 Settembre 2015
La responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 non presuppone la responsabilità della persona fisica. Il principio viene ribadito dalla Corte di cassazione, prima sezione, nella sentenza del 2 settembre 2015. Il ricorso sottoposto ai giudici di legittimità riguarda la condanna per aggiotaggio informativo ai sensi dell'art. 2627 c.c. in capo al manager responsabile dell'ordinaria amministrazione di Citybank, il quale con un comunicato del 2003 aveva dichiarato l'associazione in partecipazione tra Citybank e Parmalat così da mantenere elevato il valore borsistico di quest'ultima e dissimularne la precarietà finanziaria. Nei gradi di merito veniva assolto l'autore del comunicato mentre veniva condannato il gruppo bancario per il corrispondente illecito amministrativo ai sensi dell'art. 25-ter, d.lgs. 231/2001 per non aver attuato in modo efficace i modelli di organizzazione e gestione atti a prevenire reati come quelli posti in essere. La società ricorreva pertanto in Cassazione sostenendo che, data l'assoluzione della persona fisica, non poteva configurarsi la responsabilità in capo all'ente. Di contrario avviso i giudici di legittimità i quali, confermando precedenti pronunce (v. Sez. V, n. 20060/2013; Sez. un. 38343/2014, caso Thyssen), rigettano il ricorso e confermano la condanna della società. La responsabilità per illecito amministrativo dell'ente, come disciplinata nell'art. 8 del citato decreto legislativo, richiede sì come necessaria la commissione di un reato da parte della persona fisica riconducibile all'ente ma non che tale persona venga condannata. La responsabilità delineata nel decreto legislativo 231 non è infatti una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui ma è una responsabilità per fatto proprio: quello di non aver adottato appunto i modelli organizzativi idonei a evitare la commissione di quel particolare reato. La condanna della persona giuridica pertanto non dipende dalle sorti del processo in capo alla persona fisica, trattandosi di due responsabilità tra loro autonome.
Vedi la giurisprudenza commentata di P. Di Fresco Assoluzione dell'autore del reato presupposto e responsabilità “da reato” dell'ente. Note a margine di una recente pronuncia di legittimità |