Per richiedere un rito alternativo anche il sostituto del difensore deve essere munito di procura speciale

Redazione Scientifica
02 Settembre 2015

Il sostituto del difensore di fiducia con procura speciale per la richiesta dei riti alternativi non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato se nella procura non è stata espressamente precisata la possibilità per l'eventuale sostituto di intervenire anche in tali specifici incombenti.

La Seconda sezione ha affermato che il sostituto processuale del difensore di fiducia che sia anche procuratore speciale per la richiesta di accesso ai riti alternativi, non è legittimato di per sé a formulare istanza di giudizio abbreviato, se nella procura rilasciata al difensore sostituito non era stata espressamente prevista la possibilità che la richiesta fosse avanzata anche dall'eventuale sostituto. In difetto di tale previsione, infatti, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. non sarebbe configurabile la sostituzione del difensore “nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo”, quale è la richiesta di un rito alternativo.

Nel caso di specie, la presentazione della richiesta di rito abbreviato ad opera del sostituto processuale non legittimato ha determinato la nullità della sentenza.

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