Anche nel giudizio abbreviato d’appello il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio dell’udienza

Redazione Scientifica
09 Settembre 2016

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento. Questo il principio espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 35576/2016.

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento. Se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento si celebra senza che la mancata determini l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, c.p.p.; qualora, invece, il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso.

Questo il principio espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 35576/2016 che ha visto il supremo Collegio discostarsi dall'orientamento affermatosi in giurisprudenza secondo il quale al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter c.p.p. che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, perché in tale udienza la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto ex art. 599, comma 2, c.p.p. che qualora abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Cass. pen., 6907/2011; Cass. pen., 14396/2009; Cass. pen., 31461/2006; Cass. pen., 11269/1998).

I giudici della Sezione V, con la sentenza citata, ritengono un simile orientamento non condivisibile per due ordini di ragioni.

Anzitutto l'art. 420, comma 1, c.p.p. che, per identità di ratio, deve applicarsi anche nel procedimento camerale d'appello.

In secondo luogo, se il difensore ha deciso di condurre una linea difensiva che preveda la sua comparizione all'udienza camerale non vi è ragione per cui tale scelta possa essere vanificata a causa di eventi costituenti da forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di partecipare all'udienza.

La compressione del diritto di difesa che si determinerebbe in una simile ipotesi non sarebbe, infatti, giustificabile con le suddette esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, le quali non possono prevalere su fondamentali e ineludibili istanze di garanzie dell'imputato, quale che sia il modulo processuale adottato.