Alcoltest e avviso della facoltà di essere assistito dal difensore

09 Settembre 2016

Quali sono le conseguenze dell'omissione dell'avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia? Entro quale termine può essere eccepita tale violazione?

Quali sono le conseguenze dell'omissione dell'avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia? Entro quale termine può essere eccepita tale violazione?

La Corte di Cassazione a Sezioni unite è stata di recente chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol sanzionata all'art. 186 cod. strada, rispondendo in particolare al seguente quesito formulato dalla IV Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2014, n. 43847, se, nel caso di mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcoli metrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità - da ritenere a regime intermedio - possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182, comma 2,c.p.p.; nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita.

La pronuncia delle Sezioni unite chiarisce alcuni aspetti fondamentali.

Innanzitutto il supremo Collegio inquadra l'accertamento eseguito dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico tra gli accertamenti urgenti sulla persona ex art. 354 c.p.p. che devono essere eseguiti tempestivamente dalla polizia giudiziaria, prima dell'intervento del pubblico ministero, per evitare che le tracce pertinenti al reato possano subire alterazioni, dispersioni o comunque modifiche.

A norma degli artt. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. la polizia giudiziaria procedente in via d'urgenza ha dunque l'obbligo di avvertire la persona sottoposta all'accertamento (nei casi in cui ritenga di desumere dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e pertanto nei casi in cui il conducente possa dirsi indagato) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a pena di nullità, ricondotta tra quelle regime intermedio, dell'atto così compiuto.

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