Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di revisione del d.lgs. 74/2000 in materia penale tributaria
09 Ottobre 2015
Dopo un lungo e sofferto percorso è stato approvato e pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015) il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre del 2015 (con entrata in vigore in data 22 ottobre 2015) con il quale è stata data attuazione all'art. 8 della legge delega 11 marzo del 2014, n. 23 in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Un primo tentativo di attuare la delega si è avuto nel giugno del 2015 con l'approvazione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo che veniva, poi, ritirato a seguito delle polemiche, tutte di natura politica, collegate a possibili sospette depenalizzazioni. Dopo questo incidente di percorso, il Governo ha deciso di dividere il suo intervento in questa materia. In una prima fase ha emanato il decreto legislativo 128 del 5 agosto del 2015 con il quale ha disciplinato, in modo unitario, l'abuso di diritto – fino ad allora di origine unicamente giurisprudenziale – e l'elusione fiscale per, poi, stabilire che queste condotte abusive non possono avere rilevanza penale venendo sanzionate solo in via amministrativa (art. 1 comma 12), con ciò superando quell'indirizzo della suprema corte che ha affermato la penalizzazione dell'elusione fiscale specifica (cfr. Cass. pen., n. 7739/2012 e n. 19100/2013).
In una seconda fase, con il decreto legislativo pubblicato il 7 ottobre, si è rivisto, tra l'altro (oltre a quello sanzionatorio amministrativo), l'intero sistema sanzionatorio penale tributario disciplinato dal d.lgs. 74/2000. Numerose sono le novità introdotte da questo testo legislativo che appare indirizzato, in via tendenziale, ad ampliare l'area di rilevanza penale delle condotte valutate come più insidiose per l'amministrazione finanziaria ed a ridurla per le condotte di mero omesso versamento delle imposte o di infedele dichiarazione. Per questo secondo aspetto, si è, innanzitutto, provveduto ad innalzare, in modo significativo, le soglie di punibilità relative ai delitti di infedele dichiarazione (da 50.000 a 150.000 euro), di omessa dichiarazione (da 30.000 a 50.000 euro), di omesso versamento delle ritenute certificate (da 50.000 a 150.000 euro) e di omesso versamento di IVA (da 50.000 a 200.000), lasciando, invece, invariate le soglie previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta (art. 3) e di indebita compensazione (art. 10-quater). È stata poi, introdotta, con il riformulato art. 13, una causa di estinzione del reato conseguente all'intervenuto pagamento del debito tributario per il quale si procede e dei relativi interessi e sanzioni; in particolare, si è previsto che questa causa di non punibilità interviene per i delitti di cui agli artt. 10-bis (omesso versamento di ritenute), 10-ter (omesso versamento Iva) e 10-quater (indebita compensazione) qualora il pagamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, mentre per i reati di infedele dichiarazione (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) qualora avvenga con il ravvedimento o con la presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo (e sempre che non vi siano stati, prima, l'inizio di un conosciuto – dal reo – accertamento amministrativo o procedimento penale). Inoltre, per la fattispecie di dichiarazione infedele si è esclusa la rilevanza penale delle condotte, tra l'altro, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali, in misura tale da rendere prive di rilievo condotte che, secondo alcuni autori, sono collegate a incerte interpretazioni delle norme tributarie più che alla volontà di evadere le imposte. Il delitto di indebita compensazione è stato scisso in due fattispecie, confermandosi la sanzione già prevista (da sei mesi a due anni di reclusione) per i casi di illecita compensazione di crediti non spettanti (in quanto non possono essere oggetto di compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997) ed innalzandosi, notevolmente, la pena per quelli, più gravi, di compensazione con crediti inesistenti (fissata da 1 anno e 6 mesi a sei anni di reclusione). Analogo innalzamento della pena si è avuto per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). È stata, poi, allargata l'area di rilevanza penale in materia di sostituto di imposta, con l'introduzione della fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta (al comma 1 bis dell'art. 5) – con soglia di punibilità superiore a 50.000 euro – fino ad ora non sanzionata, e con la previsione della rilevanza penale anche dell'omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis) dovute sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente (prima era punito solo l'omesso versamento di ritenute per le quali è stata rilasciata certificazione ai sostituiti). La frode fiscale con uso di fatture false (art. 2) è stata estesa a tutte le dichiarazioni (non solo a quelle annuali) includendosi, quindi, anche quelle che vengono presentate in occasioni di operazioni straordinarie o di procedure concorsuali. La frode fiscale di cui all'art. 3 è stata estesa a tutti coloro i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e/o Iva, essendo venuta meno la limitazione ai soli soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; inoltre, si è dato un contenuto più preciso alla nozione di mezzi fraudolenti, attraverso la tipizzazione di questa condotta, e si è precisato che non rientrano in questa fattispecie, ma in quella meno grave di cui all'art. 4, le condotte di mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione di elementi attivi o l'indicazione degli stessi in misura inferiore al reale. In ultimo, si è proceduto ad inserire nel corpo normativo del d.lgs. n. 74/2000, all'art. 12-bis, la norma che ha, per i reati tributari, reso obbligatoria la confisca diretta ed introdotto la confisca per equivalente. In quest'occasione, oltre a riprodursi, al primo comma, il testo fino ad ora vigente (di cui all'art. 1, comma 143, l. 244 del 2007), è stata inserita, al secondo comma, una disposizione che cerca di regolare questo istituto con riferimento a quei casi, frequenti nella pratica giudiziaria, nei quali il reo, dopo il sequestro, vuole pagare il proprio debito tributario; si tratta, in vero, di una norma, redatta con una tecnica legislativa approssimativa, che nello stabilire che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario, non rende comprensibile ed, indi, di univoca interpretazione come questo impegno debba essere formalizzato ed attuato e come, poi, possa conciliarsi con la seconda parte che prevede che nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. |