La notifica del decreto che dispone il giudizio

09 Ottobre 2015

L'omessa notifica al difensore del decreto che dispone il giudizio è causa di nullità? L'art. 429 c.p.p. stabilisce che il decreto che dispone il giudizio sia notificato all'imputato contumace (i.e. assente) nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

L'omessa notifica al difensore del decreto che dispone il giudizio è causa di nullità?

La questione. L'art. 429 c.p.p. stabilisce che il decreto che dispone il giudizio sia notificato all'imputato contumace (i.e. assente) nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

La norma in questione non fa riferimento, invece al difensore dell'imputato, circostanza che potrebbe indurre a serbare dei dubbi circa la necessità che la notifica dell'atto in questione venga effettuata anche in favore dell'avvocato.

Le perplessità. Già in passato la Cassazione ha rimarcato la esplicita distinzione contenuta nella disciplina di riferimento, sottolineando che, l'imputato mantiene il diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio – a pena di nullità assoluta ed insanabile - in ogni caso in cui non sia presente alla lettura del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 424, comma 1, c.p.p. anche qualora abbia eletto domicilio presso il proprio difensore precisando che non può ritenersi, quando l'imputato sia domiciliato presso il difensore e questi sia presente, che la lettura del provvedimento equivalga alla notifica per le parti presenti ex art. 424, comma 2, c.p.p. considerata la presenza del difensore domiciliatario equivalente alla notifica all'imputato assente. Infatti, proprio il nesso tra tale disposizione e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 429 stesso codice, che stabilisce che il decreto è notificato all'imputato che non era presente all'udienza preliminare, esclude la estensibilità dell'art. 424 all'imputato assente, e ciò in quanto la notifica del decreto che dispone il giudizio attiene alla contestazione dell'accusa che richiede, a tutela del diritto di difesa, la diretta e personale conoscenza dell'imputazione contenuta nell'atto che costituisce il passaggio alla fase del giudizio (Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 1999. n. 3559).

La citata sentenza sembra evidenziare la differente posizione di imputato e difensore in merito al diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio, eppure qualche dubbio emerge, da un lato, a causa della prassi invalsa in alcuni Tribunali di notificare anche al difensore dell'imputato il provvedimento di cui all'art. 429 c.p.p. e, dall'altra, con la possibile sovrapposizione fra la disciplina prevista per l'atto in questione e quella stabilita per la notifica della decreto di citazione in giudizio. A tale ultimo proposito, infatti, di recente la Cassazione ha ribadito che L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p. si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte dei giudice non pone rimedio alla lesione dei diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2015, n. 27568).

La soluzione. La questione tuttavia appare pacificamente risolta dalla lettura testuale della normativa di riferimento (artt. 424 e 429 c.p.p.) la quale presupponendo la presenza del difensore nel corso dell'udienza preliminare e al momento della lettura del provvedimento conclusivo della stessa esclude la necessità della notifica di tale provvedimento che si presume già conosciuto mediante lettura in udienza.

A conferma di quanto detto la S.C. ha ritenuto sussistente l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento di restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, per ritenuta omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore dell'imputato, per una duplice ragione: il potere restitutorio non è riconosciuto al giudice del dibattimento, come si ricava dall'art. 143 disp. att. c.p.p., a termini del quale, negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio e la relativa notificazione, vi provvede il presidente; neppure sussiste il presupposto del medesimo potere, ossia una patologia procedimentale da sanare, poichè l'art. 420 c.p.p., comma 1, prevede che l'udienza preliminare si svolga in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, e il successivo art. 424, commi 1 e 2, dispone che, all'esito di essa, il giudice proceda alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, dando immediata lettura del provvedimento che equivale a notificazione per le parti presenti […].

Dalla suddetta ricognizione delle scansioni dell'udienza preliminare, conformi a quelle previste dalla legge, discende che nessun avviso andava notificato al difensore dell'imputato in conformità del chiaro disposto dell'art. 429 c.p.p., comma 4, che impone la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato contumace nonchè all'imputato o alla persona offesa, comunque non presenti alla lettura del provvedimento del giudice di cui dell'art. 424, comma 1, ma non anche al difensore sul presupposto della sua necessaria presenza all'udienza preliminare (Cass. pen., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 43563).

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