Depenalizzazione. Le Linee guida della Procura di Lanciano
10 Febbraio 2016
Dalla Procura di Lanciano arrivano le Linee guida per l'applicazione dei decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione). Il documento, redatto dal Dott. Francesco Menditto, si propone di assicurare – per quanto possibile – un'immediata tendenziale uniforme applicazione delle nuove disposizioni da parte della Procura della Repubblica, ancorata a criteri condivisi tali da salvaguardare l'autonomia del magistrato del pubblico ministero e, contestualmente, le esigenze di parità di trattamento in applicazione dei principi costituzionali.
Le Linee guida sono state strutturate in modo tale da fornire:
In particolare, tra i diversi aspetti affrontati, si segnala, in primo luogo, quello riguardante i rapporti tra esclusioni espresse e altri istituti (tenuità del fatto) con riferimento ai reati esclusi dalla depenalizzazione. Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (c.d. tenuità del fatto) deve tenersi conto dell'esclusione della depenalizzazione delle materie indicate, con specifico riferimento alla ricorrenza del requisito della particolare tenuità dell'offesa sotto il profilo della esiguità del danno o del pericolo. Le materie escluse dalla depenalizzazione e i relativi testi, si puntualizza nelle Linee guida, individuano beni per i quali il legislatore, nonostante la previsione della mera sanzione pecuniaria, ritiene necessario conservare la tutela penale per l'entità (almeno in astratto) del danno o del pericolo che ne può derivare. In secondo luogo, sono sollevati alcuni dubbi applicativi in merito alla reiterazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 d.lgs. 8/2016. I problemi sorgono circa l'individuazione della condotta di reiterazione dell'illecito amministrativo, in quanto viene delineata una nuova fattispecie penale che deve rispondere ai noti principi di tassatività e determinatezza. La soluzione proposta nel documento tiene conto di alcune disposizioni normative, quali gli artt. 8-bis l. 689/1981, 3, comma 1, d.lgs. 8/2016 e 6 d.lgs. 7/2016 nonché delle pronunce di legittimità civile (nn. 17347/2007 e 17349/2008) ove si afferma che la reiterazione ex art. 8-bis l. 689/1981 rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica e infraquinquennale, art. 99, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.), fungendo da circostanze aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. “Risolto” tale aspetto rimangono comunque aperte alcune questioni: cosa debba intendersi per provvedimento divenuto esecutivo; se la reiterazione debba ritenersi rilevante solo se avvenuta nel quinquennio e se debbano valutarsi o meno le violazioni accertate fino ad oggi, anche costituenti reato. Si prospetta l'eccesso di delega nella nuova formulazione dell'art. 635 c.p. in cui sono ricomprese nuove condotte (in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) Viene poi svolta un'approfondita analisi sulla disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. 8/2016. La scelta del legislatore delegato di trarre decisiva ispirazione dalle già collaudate disposizioni di cui al d.lgs. 507/1999 impone una riflessione, dato che, la legge 205/1999 (legge in forza della quale è stato adottato il d.lgs. 507) all'art. 16, comma 1, lett. b) sancisce la delega ad emanare le norme di attuazione, delega del tutto assente nella legge 67/2014. |