I rapporti fra confisca e sequestro per equivalente

Ciro Santoriello
10 Marzo 2017

È possibile procedere alla confisca per equivalente di un bene se il medesimo non è stato in precedenza sottoposto a sequestro preventivo?

È possibile procedere alla confisca per equivalente di un bene se il medesimo non è stato in precedenza sottoposto a sequestro preventivo?

Ormai per un gran numero di illeciti delittuosi, alla pena della detenzione si accompagna l'applicazione di una ulteriore misura sanzionatoria, rappresentata dalla confisca del profitto che il responsabile tratto dal reato. Peraltro non è infrequente che il Legislatore preveda che, laddove non sia possibile procedere alla apprensione coattiva dei beni e dei vantaggi che rappresentano effettivamente quanto il colpevole attratto la sua condotta criminosa, si proceda a confiscare in capo al patrimonio del medesimo beni o somme di denaro di valore equivalente.

A fronte di questo significativo ricorso all'istituto della confisca, in particolare nella forma per equivalente, fa riscontro una profonda modifica della natura di questo provvedimento ablatorio, il quale, nato come misura di sicurezza e quindi inteso a consentire la privazione in capo al reo di cose "pericolose" – ovvero, come si esprime dell'art. 240 c.p., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituisce reato – è oggi divenuto una forma di sanzione patrimoniale, intesa privare il reo dei vantaggi economici e per aver ottenuto la sua agire illecito.

Al pari di quanto si registra con riferimento alla pena detentiva laddove per garantirne la successiva effettiva esecuzione prevista la possibile adozione di misure cautelari, anche per la confisca è possibile che prima ancora della decisione finale sulla responsabilità dell'accusato si proceda all'adozione di una misura reale sui beni rientranti nel patrimonio del medesimo affinché l'eventuale adozione di un provvedimento di confisca trova il patrimonio medesimo capiente. Nel caso della confisca la misura cautelare adottabile è il cosiddetto sequestro preventivo.

Ci si domanda se il sequestro preventivo debba necessariamente precedere la misura cautelare della confisca ovvero se, in caso di condanna il giudice non possa pronunciare la confisca del profitto del reato o di beni di valore equivalente se gli stessi non siano stati in precedenza sottoposti a misura cautelare reale a mezzo di provvedimento di sequestro preventivo.

Sul tema non è dato riscontrare una decisione in termini della Cassazione. Va però riscontrato che particolare riferimento ad un'ipotesi di confisca obbligatoria – e cioè quella prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 – la suprema Corte si è espressa in senso negativo. Infatti con la decisione Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2013,n. 7079, Buzi, si è affermato che va esclusa la necessità dell'adozione di tale misura cautelare quando la confisca del profitto sia qualificata come obbligatoria dal Legislatore.

È da ritenere che, nonostante la particolarità del caso portato all'esame dei giudici di legittimità, tale conclusione abbia portata generale anche in ragione dell'argomentazione utilizzata in quest'occasione dalla Cassazione, argomentazione che per l'appunto non è vincolata alla disciplina dettata dal d.l. 306 del 1992. Secondo la Corte di legittimità, infatti, non vi è nessuna norma di diritto sostanziale o processuale in materia di confisca prevede che detta misura debba essere preceduta dal sequestro preventivo e peraltro, in mancanza di sequestro preventivo, con riferimento ad ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice, ove non disponesse la misura ablatoria, incorrerebbe in una violazione di legge.

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