T.U. Stupefacenti: incostituzionale l'introduzione della norma sui “Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica”
10 Maggio 2016
La Corte costituzionale con sentenza n. 94 del 20 aprile 2016, depositata il 6 maggio 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quater del d.l. 272/2005 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). I giudici delle leggi hanno dichiarato fondato il ricorso dichiarando illegittima l'introduzione stessa dell'articolo in quanto effettuata con procedura viziata e pertanto in contrasto con il disposto costituzionale di cui all'art. 77, comma 2, per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione. L'art. 4-quater è stato infatti inserito in sede di conversione del decreto legge 272/2016 introducendo così norme di carattere sostanziale del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente ed orientate, invece, a finalità di prevenzione dei pericoli di sicurezza pubblica. |