Consenso della persona offesa nell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

Lucia Randazzo
10 Luglio 2015

È necessario il consenso della persona offesa per la dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità ex art. 34, d.lgs. 274/2000? La risposta al quesito è generalmente positiva ma si devono effettuare delle importanti precisazioni.

È necessario il consenso della persona offesa per la dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità ex art. 34, d.lgs. 274/2000?

La risposta al quesito è generalmente positiva ma si devono effettuare delle importanti precisazioni. Innanzitutto si deve diversificare il momento precedente all'esercizio dell'azione penale da quello successivo.

L'art. 34, d.lgs. 274/2000 che disciplina l'istituto in esame prevede che il giudice nel corso delle indagini preliminari dichiari con decreto di archiviazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Per questa ragione, infatti, solitamente, nel corpo della querela per reati di competenza del giudice di pace, è consigliabile inserire il riferimento all'opposizione alla definizione del procedimento nei casi di paricolare tenuità del fatto.

Sebbene il giudice prima di disporre l'archiviazione potrebbe decidere di sentire la persona offesa: “Non è abnorme, infatti, il provvedimento con cui il giudice di pace, investito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto restituisca gli atti al pubblico ministero per accertare la volontà della persona offesa, trattandosi di attività, ex art. 17, comma 4, d.lgs. 274/2000, preordinata all'approfondimento delle indagini in ordine ad elementi rilevanti ai fini del corretto esercizio del potere di archiviare” (Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 42238).

Si evidenzia che, a parere della scrivente, la causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 28/2015 è applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. L'art. 2, d.lgs. 274/2000 rubricato “Principi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace” sancisce che per tutto ciò che non è previsto nel decreto si applicano – ad eccezione di alcune disposizioni tassativamente elencate dallo stesso articolo – le norme di cui al titolo I e II del d.lgs. 271/1989. L'art. 17, d.lgs. 274/2000 richiama espressamente tra i casi di archiviazione anche la norma di cui all'art. 411 c.p.p. rubricato “altri casi di archiviazione” che è stato modificato dal d.lgs. n. 28/2015 con l'introduzione dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto. La lettura sistematica della suddette norme comporta l'importante introduzione anche per i reati di competenza del giudice di pace di una nuova causa di non punibilità che si aggiunge alla causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

Il secondo momento rilevante – al fine di comprendere il ruolo della persona offesa – è analizzato dall'ultimo comma dell'art. 34, d.lgs. 274/2000 secondo cui dopo l'esercizio dell'azione penale la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Dopo l'esercizio dell'azione penale è necessaria, dunque, la “non opposizione” della persona offesa e dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, 13 maggio 2014, n. 37525).

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