Spazi conoscitivi del consulente tecnico
10 Luglio 2015
È ammissibile che il consulente tecnico sia a conoscenza di atti, documenti o cose che non rientrano tra quelli suscettibili di entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, ad esempio della comunicazione della notizia di reato contenuta nel fascicolo del P.M.?
La questione inerente gli spazi conoscitivi del consulente tecnico è discussa.
I consulenti, svolgendo la funzione di “assistenza tecnica”, vengono naturalmente a conoscenza di atti, documenti o cose contenute nel fascicolo della parte che assistono, inoltre ,una volta verificatesi le condizioni che ne consentono la discovery, possono venire a conoscenza di quanto contenuto nel fascicolo di parte avversaria (Kostoris R., I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993). Ad esempio, il consulente tecnico dell'indagato, dopo la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, potrà visionare una eventuale CNR depositata nel fascicolo del pubblico ministero.
Tuttavia, è noto che, tanto il consulente tecnico quanto il perito, pur avendo facoltà di svolgere una “indagine parallela”, non possono in alcun modo portare a conoscenza del giudice le informazioni così acquisite.
La ratio di tale limite è quella di non eludere le regole previste per l'acquisizione della prova, scongiurando l'ingresso in dibattimento di fatti/circostanze di cui il giudice non ha conoscenza.
Pertanto, si ritiene che lo stesso limite valga per analogia per le informazioni desumibili dagli atti/documenti/cose diversi da quelli suscettibili di entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento: il consulente tecnico, pur venuto a conoscenza di tali elementi, non potrà in alcun modo farli emergere in dibattimento.
Deve categoricamente escludersi che il consulente possa riferire su documenti/atti dei quali la parte assistita abbia illecitamente il possesso.
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