Comunicazioni del perito relative alla continuazione delle operazioni peritali

Claudia Castiglione
10 Luglio 2015

Il perito predispone un calendario delle attività peritali indicando per ogni singola data l'accertamento che sarà effettuato e ne dà comunicazione alle parti, pur non avendone obbligo. In occasione della prima data fissata compie un accertamento fondamentale (la cui esecuzione, da calendario, era prevista in altra data) senza darne notizia alle parti, le quali non erano presenti poiché in quel giorno era prevista un'attività di mero studio degli atti del fascicolo: può eccepirsi nullità della perizia ex artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p.?

Il perito predispone un calendario delle attività peritali indicando per ogni singola data l'accertamento che sarà effettuato e ne dà comunicazione alle parti, pur non avendone obbligo. In occasione della prima data fissata compie un accertamento fondamentale (la cui esecuzione, da calendario, era prevista in altra data) senza darne notizia alle parti, le quali non erano presenti poiché in quel giorno era prevista un'attività di mero studio degli atti del fascicolo: può eccepirsi nullità della perizia ex artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p.?

La Corte di legittimità, in tema di continuazione delle operazioni peritali, ha reiteratamente espresso il principio per cui “il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, dell'ora e del luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dall'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni” (Cass. pen., Sez. V, 10 giugno 2013, n. 25403).

Tuttavia, sul caso specifico delineato in quesito, la giurisprudenza di merito ha argomentato che, pur non prevedendosi a carico del perito un obbligo di comunicare l'attività da svolgersi nei vari incontri, egli si è fatto carico di quest'onere; la modifica ha riguardato l'attività da svolgersi nel primo incontro fissato e, quindi, alcuna negligenza può rimproverarsi ai difensori/consulenti tecnici circa l'onere di informarsi sul prosieguo delle operazioni.

Il perito ha indicato alle parti lo svolgimento di un'attività diversa da quella effettivamente svolta: la mancata partecipazione dei difensori a quell'accertamento non è dipesa da scelte volontarie e consapevoli, ma è da ascriversi alla volontà unilaterale del perito di non comunicare la modifica del calendario.

Il tribunale, considerata la struttura frazionata della perizia, ne ha pertanto dichiarato la nullità limitatamente agli accertamenti svolti nella data di mancato avviso, ritenendo “violate le regole che presidiano la partecipazione delle parti alle attività peritali” (Trib. Trapani, ord. 21 aprile 2015).

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