Incompatibilità a prestare l’incarico di consulente tecnico del p.m.
10 Luglio 2015
Può essere nominato consulente tecnico del P.M. l'ausiliario di P.G. che abbia prestato la propria opera durante la fase delle indagini preliminari?
La risposta al quesito è positiva. La giurisprudenza della Corte di cassazione si è più volte espressa sul punto affermando che “L'ausiliario del giudice o del P.M. si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge” (Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2004, n. 14794). Pertanto il richiamo implicito ex artt. 225, comma 3, c.p.p. e 222, comma 1, lett. d) alla norma che vieta l'esame dell'ausiliario, non può ritenersi applicabile al soggetto che in qualità di esperto presti la propria opera solo occasionalmente per i fini indicati dalla legge (Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2011, n. 46769).
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