Presunzione di innocenza e diritto al silenzio nella nuova direttiva Ue

Andrea Bigiarini
Andrea Bigiarini
11 Marzo 2016

È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue dell'11 marzo 2016, n. L. 65 la direttiva Ue 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".
Abstract

La direttiva Ue 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio (approvata il 20 gennaio 2016 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'11 marzo 2016, n. L. 65) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è finalizzata a rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali. Il contenuto di maggiore rilievo, per quanto riguarda in particolare l'ordinamento interno, concerne la necessità di garantire la presunzione di innocenza dell'indagato/imputato da eventuali dichiarazioni rilasciate da autorità pubbliche o da decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza (si pensi alle misure cautelari) che presentino l'indagato o imputato come colpevole prima della pronuncia di condanna.

Premessa

Per molto tempo l'Unione europea si è disinteressata della figura dell'indagato/imputato all'interno del procedimento penale. La ratio di tale noncuranza è da rinvenire nella generale completezza ed accuratezza delle garanzie processuali offerte alla persona imputata da parte degli ordinamenti processuali penali nazionali degli Stati membri (almeno di quelli “fondatori”), oltre che da fonti di rango internazionale, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

L'art. 6 della Cedu, in particolare, ha costituito, e costituisce tuttora, un baluardo fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo dei diritti procedurali di indagati ed imputati nel procedimento penale, grazie, soprattutto, alla copiosa ed evoluta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto.

Un primo riconoscimento delle garanzie processuali dell'accusato (termine impiegato nella Cedu) in ambito comunitario si è avuto con l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, i cui artt. 47 e 48 sono rubricati rispettivamente Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e Presunzione di innocenza e diritti della difesa. La c.d. Carta di Nizza, tuttavia, ha assunto valore giuridico vincolante solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009.

In precedenza, alcune disposizioni dedicate specificamente ai diritti processuali dell'imputato avevano trovato spazio esclusivamente in testi volti a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri in materia penale.

Anche la più importante iniziativa sul tema, una proposta di decisione quadro della Commissione in materia di determinati diritti processuali da garantire agli indagati ed imputati nel territorio dell'Unione (risalente al 2004), era naufragata a causa delle difformità di vedute, oltre che di sistemi giudiziari, dei diversi Paesi membri. Tale proposta, basandosi su un precedente Libro verde (del 19 febbraio 2003), individuava, in particolare, cinque garanzie fondamentali: l'accesso all'assistenza legale ed all'assistenza legale gratuita nei casi di indigenza; l'accesso all'interpretazione ed alla traduzione gratuite; la garanzia, per le persone particolarmente vulnerabili, di un'attenzione e protezione adeguate; il diritto di comunicare con i familiari e con le autorità consolari del proprio Stato di cittadinanza; il diritto alla notifica per iscritto dei suddetti diritti processuali (c.d. comunicazione dei diritti).

L'impossibilità di raggiungere un accordo su una materia tanto ampia e delicata ha spinto il Consiglio ad adottare un approccio graduale. Con risoluzione del 30 novembre 2009 il Consiglio ha, infatti, adottato una tabella di marcia (roadmap) per il rafforzamento dei diritti di indagati o imputati in procedimenti penali, che si articola in cinque misure, ciascuna dedicata ad una garanzia processuale: diritto di traduzione ed interpretazione (misura A); diritto ad informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B); diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C); diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D); garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

Il potenziamento dei diritti dell'indagato/imputato nel procedimento penale ha assunto, dunque, carattere di obiettivo autonomo, sganciato dalla prospettiva della mera cooperazione giudiziaria. È, tuttavia, innegabile che l'adozione di norme minime all'interno dell'Unione europea per la tutela delle garanzie processuali dell'indagato/imputato costituisce la premessa necessaria per il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri, in vista della piena attuazione del principio del mutuo riconoscimento.

Successivamente all'adozione del Trattato di Lisbona, ed alla conseguente abolizione della struttura a pilastri dell'Unione europea, si è dato seguito alla tabella di marcia fissata dal Consiglio attraverso l'adozione della direttive 2010/64/Ue e 2012/13/Ue, rispettivamente sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonché della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e sul diritto di comunicare al momento dell'arresto.

La presente direttiva fa parte di un nuovo “pacchetto” di norme (nel cui ambito vanno ricondotte altresì le proposte di direttiva sui diritti procedurali dei minori indagati o imputati e sull'accesso al gratuito patrocinio), che si inscrive nella sopra citata tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

In proposito, è appena il caso di sottolineare che la presunzione di innocenza ha formato oggetto altresì di numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui giurisprudenza costituisce il referente principale delle norme della direttiva in commento. Lo strumento in parola, infatti, dedica particolare attenzione ad un'altra fondamentale garanzia dell'imputato, ricavata dal dettato “implicito” dell'art. 6 Cedu dai giudici di Strasburgo: il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi.

L'art. 6, par. 2 Cedu, in particolare, dispone che [o]gni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Il principio della presunzione d'innocenza, peraltro, già menzionato nell'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, appare, con formule più o meno analoghe, in vari documenti di matrice internazionale, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea delle Nazioni Uniti (art. 11, par. 1) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14, par. 2).

La presunzione di innocenza nel corpo della direttiva

Il primo dato ricavabile dal testo della direttiva è la restrizione del relativo ambito di applicazione alle persone fisiche (art. 2). A causa delle notevoli divergenze che caratterizzano i singoli sistemi degli Stati membri in materia di processo penale nei confronti degli enti, non si considerano maturi i tempi per una regolamentazione uniforme, all'interno dell'Unione, della posizione della persona giuridica indagata o imputata.

La presunzione di innocenza è assicurata agli indagati ed imputati (persone fisiche) fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3). La formula ricalca l'art. 6, par. 2 Cedu, laddove l'assenza di riferimenti alla definitività della condanna – viceversa, testualmente richiesta dall'art. 27, comma 2 della nostra Costituzione – sembrerebbe legittimare l'esecutività delle sentenze di primo o secondo grado, pur se impugnate o impugnabili. Sennonché, l'art. 2 della direttiva in esame, che tratta più in generale dell'ambito di applicazione dello strumento, fa espresso riferimento al momento in cui diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato. Conseguentemente, dal combinato disposto delle due norme (artt. 2 e 3) si evince l'ultrattività del principio di presunzione di innocenza dell'imputato fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'art. 4 è espressione di uno dei contenuti del principio di presunzione di innocenza elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: la necessità di non presentare la persona indagata o imputata come colpevole per mezzo di dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche ovvero di decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, è evidente l'influenza della giurisprudenza di Strasburgo, in merito alla censura delle indebite esternazioni di convinzioni giudiziali circa la colpevolezza dell'indagato/imputato. Nel caso Minelli c. Svizzera del 1983, la Corte europea ha rilevato una violazione del diritto alla presunzione di innocenza di un imputato il quale, prosciolto per la sopravvenuta prescrizione estintiva del reato di diffamazione a mezzo stampa addebitatogli, era stato condannato dal giudice nazionale al pagamento delle spese processuali, in virtù del fatto che, ove non fosse intervenuta la prescrizione, egli sarebbe stato molto probabilmente condannato.

La Corte ha, poi, precisato tale arresto nelle successive sentenze Lutz c. Germania (1987) e Leutscher c. Paesi Bassi (1996), distinguendo tra vere e proprie esternazioni colpevoliste e la mera menzione di plausibili ragioni di sospetto, onde riconoscere la compatibilità di queste ultime con la presunzione di innocenza: distinzione puntualmente accolta dall'art. 4, par. 1 della presente direttiva.

È evidente che campo elettivo per l'applicazione di siffatto contenuto sarà quello dei provvedimenti cautelari; ed in tal senso, non è peregrino ipotizzare un intervento del legislatore italiano volto ad imporre un linguaggio più sorvegliato ai giudici competenti per l'applicazione delle misure cautelari.

E tuttavia, dal punto di vista dell'ordinamento interno, l'aspetto più interessante dell'intera direttiva (che, per il resto, non pare esigere notevoli “sforzi” di adattamento da parte del nostro legislatore) è il sopra citato obbligo di continenza delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche, con esse dovendosi intendere non solo gli organi inquirenti (P.M. e polizia giudiziaria), ma anche le cariche politiche. In proposito, non può non evidenziarsi come nel nostro ordinamento non siano ravvisabili norme in grado di imporre siffatte condotte.

Eppure, ancora una volta, tale principio era già desumibile da una costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia. Ed infatti, i giudici di Strasburgo si sono sempre preoccupati di non fare apparire l'imputato come colpevole, non solo nel processo penale (stigmatizzando l'eccessiva disinvoltura verbale dei giudici nazionali) ma anche al di fuori di esso.

Nel noto caso Allenet de Ribemont c. Francia del 1995, il ricorrente, in un primo tempo indagato ed arrestato per l'omicidio di un noto uomo politico, poi prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, aveva denunciato la lesione del principio di presunzione di innocenza, subita in conseguenza delle esternazioni del Ministro dell'interno e di alti dirigenti della polizia, che, durante una conferenza stampa, lo avevano indicato come il sicuro mandante del delitto. Il Governo francese, per parte sua, aveva sostenuto che una simile violazione potesse essere compiuta soltanto da un'autorità giudiziaria. La Corte, invece, ha ritenuto che quanto dichiarato nella conferenza stampa costituisse chiaramente un'affermazione della colpevolezza del ricorrente che, in primo luogo, ha incoraggiato l'opinione pubblica a ritenerlo colpevole e, in secondo luogo, ha pregiudicato la valutazione dei fatti da parte della competente autorità giudiziaria. Riguardo, poi, ai rapporti tra presunzione di innocenza e libertà di espressione, sancita dall'art. 10 Cedu, i giudici di Strasburgo hanno affermato che l'art. 6, par. 2 Cedu non può impedire alle autorità di informare l'opinione pubblica sulle indagini in corso ma richiede che esse lo facciano con tutta la discrezione e circospezione necessarie per il rispetto della presunzione di innocenza.

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 della direttiva in commento, dichiarazioni pubbliche di tal fatta dovranno essere sanzionate attraverso misure appropriate. Peraltro, posto che la norma in parola pare assegnare all'indagato/imputato un vero e proprio diritto a non essere presentato come colpevole, l'eventuale disinteresse del legislatore italiano per l'attuazione di questo punto della direttiva potrebbe dare adito a richieste risarcitorie nei confronti dello stesso Stato italiano.

Ed infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea inaugurata con la sentenza Francovich del 1991, in presenza di direttiva inattuata, attributiva di un diritto ai singoli dal contenuto ben individuato, e di un nesso di causalità tra la violazione, grave e manifesta, dell'obbligo a carico dello Stato ed il danno subito dal soggetto leso, a quest'ultimo (in questo caso l'indagato o imputato presentati come colpevoli) è riconosciuta una tutela risarcitoria direttamente nei confronti dello Stato. In altri termini, dichiarazioni espresse da Ministri della Repubblica, anche sui social networks, facenti riferimento all'individuazione dell'“assassino”, come avvenuto di recente nel caso Gambirasio, andranno incontro alla scure delle «misure appropriate», che il legislatore italiano dovrà adottare, se non vorrà vedersi esposto alle richieste risarcitorie degli imputati/indagati che ne facciano istanza.

Nessuna menzione circa la regolamentazione dei c.d. processi mediatici emerge, invece, dal testo della direttiva; in tal senso, non può che concordarsi con quella autorevole dottrina che ha parlato, al riguardo, di occasione mancata (MAZZA).

Il medesimo intento di garantire l'“apparenza” della presunzione di innocenza dell'indagato/imputato ispira l'art. 5, che impone agli Stati membri, salvo eccezionali esigenze legate al caso di specie, di evitarne l'esposizione in tribunale o in pubblico in condizioni che possano indiziarne la colpevolezza, quali manette, gabbie di vetro, ferri alla gambe ovvero uniformi carcerarie (cfr. considerando nn. 20 e 21).

L'art. 6 eleva la presunzione di innocenza a regola di giudizio: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa, salvo l'eventuale potere di integrazione probatoria ascrivibile al giudice. Ogni dubbio sulla colpevolezza è valutato a favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta. Salva l'ambiguità di tale ultimo inciso, la norma esprime con forza il contenuto fondamentale della presunzione di innocenza all'interno del procedimento penale, addossando l'onere della prova della colpevolezza dell'indagato/imputato al pubblico ministero. Sennonché, qualche dubbio sorge leggendo il considerando n. 22 della direttiva, che fa salva l'applicabilità, ancorché entro limiti ragionevoli e nel rispetto dei diritti della difesa, di «presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato». Una simile previsione non appare accettabile, se non si vuole correre il rischio di svuotare il contenuto più importante della presunzione di innocenza, legittimando i singoli Paesi membri ad individuare più o meno ampie deroghe (ove opera l'opposta presunzione di colpevolezza), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato.

Il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi

Come anticipato in esordio, la presunzione di innocenza, nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (prima) e nel testo della presente direttiva (poi), si colora di un ulteriore contenuto: il diritto al silenzio ed il diritto a non autoincriminarsi (art. 7). Trattasi di due garanzie diverse, ancorché intimamente connesse: da un lato, il c.d. right to silence esprime il diritto dell'indagato/imputato di non rispondere alle domande dell'organo procedente in merito al reato contestatogli; da un altro lato, il c.d. privilege against self-incrimination esime l'interessato dal rendere dichiarazioni auto-indizianti (nemo tenetur se detegere).

In altri termini, il privilegio contro l'autoincriminazione è interpretato in senso restrittivo rispetto al medesimo istituto, come operante nell'ordinamento interno. Ed infatti, se nel processo penale italiano esso assume l'ampio significato di diritto di chiunque (in particolare, del testimone) di non fornire elementi che possano condurre l'autorità procedente ad iniziare un procedimento a suo carico; viceversa, nel contesto europeo esprime il più limitato contenuto, riferibile esclusivamente all'indagato/imputato, di diritto a non confessarsi colpevole.

Merita di essere evidenziato il par. 5 dell'art. 7, il quale sancisce che l'esercizio dei predetti diritti da parte degli indagati e imputati non può essere considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro; parrebbe, dunque, affermata l'assoluta “neutralità” dell'esercizio del diritto al silenzio, non potendosi attribuire allo stesso alcun peso probatorio. Nonostante la perentorietà dell'assunto, tuttavia, si ritiene che possa accogliersi un'interpretazione meno rigida della norma in parola, in aderenza alla giurisprudenza non solo europea, ma anche interna sviluppatasi in materia.

Nella sentenza Jhon Murray c. Regno Unito del 1996, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto legittimo un uso indiretto del silenzio serbato dall'imputato nel processo a suo carico. Da un lato, infatti, deve considerarsi assolutamente incompatibile con le garanzie di cui all'art. 6 Cedu la pronuncia di condanna che si basi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato ovvero sul rifiuto dello stesso di rispondere alle domande postegli; da un altro lato, è egualmente ovvio che tali garanzie non possono e non devono impedire che il silenzio dell'accusato, in situazioni che chiaramente richiedono una sua personale spiegazione, sia preso in considerazione nel valutare la persuasività delle prove addotte dall'accusa, dovendosi tenere conto di tutte le circostanze del caso.

In proposito, è appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza italiana si attesta sulle medesime posizioni, da un lato, ribadendo l'impossibilità che l'utilizzo del silenzio a fini probatori possa in qualche modo “alleggerire” l'onere della prova a carico del pubblico ministero; dall'altro, valorizzando lo stesso quale riscontro obiettivo di elementi probatori ricavabili aliunde. Peraltro, nel caso in cui l'imputato accetti di essere sentito, l'eventuale rifiuto, nel corso dell'esame, di rispondere ad una qualsiasi domanda deve essere menzionato nel verbale (art. 209, comma 2, c.p.p.) e può essere valutato dal giudice come argomento di prova, al fine di sondare la credibilità del dichiarante.

In conclusione, e passando alla parte finale della direttiva in esame, occorre rilevare che l'intero capo III concerne il diritto dell'indagato/imputato di presenziare al processo; si può procedere in absentia solo se l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e sia comunque rappresentato da un difensore (di fiducia ovvero d'ufficio). Gli artt. 8 e 9 della direttiva trovano oggi completa attuazione nella recente l. 67 del 2014, per mezzo della quale il nostro Paese si è adeguato ai moniti provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo (sul punto, amplius, TONINI-CONTI).

In conclusione

La direttiva in commento rappresenta un importante strumento per l'armonizzazione delle garanzie processuali degli indagati/imputati all'interno dell'Unione europea. Se, da un certo punto di vista, l'affermazione della presunzione di innocenza dell'indagato/imputato nel procedimento penale può apparire in un certo qual modo “scontata” per il nostro ordinamento, nondimeno la previsione di contenuti minimi di tale fondamentale diritto della persona, da garantire in tutti gli Stati dell'Unione, deve considerarsi sicuramente un importante traguardo.

Contro i rischi di una legislazione sovranazionale che gioca al ribasso, che tende a livellare le tutele della persona indagata o imputata – vero fulcro del processo penale – sotto la soglia delle garanzie apprestate dall'ordinamento interno (MAZZA), vale rammentare la presenza della c.d. clausola di non regresso, di cui all'art. 13 della direttiva: [n]essuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti … dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato.

Peraltro, come sopra evidenziato, almeno un punto su cui il legislatore italiano dovrà intervenire, così permettendo di alzare il livello di garanzie apprestate all'indagato o imputato nel procedimento penale, è sicuramente da ravvisare nella disciplina delle dichiarazioni delle pubbliche autorità (art. 4).

Guida all'approfondimento

In dottrina, sul principio di presunzione di innocenza, con riferimento all'art. 6 Cedu v. TONINI, Manuale di procedura penale, 16^ ed., Milano, 2015, p. 248; CHIAVARIO, La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Giur. it., 2000, p. 1091; PAULESU, La presunzione di innocenza tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di BALSAMO – KOSTORIS, Torino, 2008, p. 126;

sul diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, con riferimento all'art. 6 Cedu v. MAINA, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul diritto al silenzio, in Leg. pen., 1997, p. 192; ZACCHÈ, Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di BALSAMO – KOSTORIS, Torino, 2008, p. 180; TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 294;

sulla proposta di direttiva dell'Unione europea (ora approvata, con qualche modificazione, nel testo in commento) in materia di presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo, con toni critici, v. MAZZA, Presunzione d'innocenza e diritto di difesa, in Dir. pen. proc., 2014, p. 1401;

sulla recente riforma in materia di processo penale in absentia v. TONINI – CONTI, Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”, in Dir. pen. proc., 2014, p. 509; CONTI, Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de presumpto e spunti ricostruttivi, in Dir. pen. proc., 2015, p. 461; TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 608;

In giurisprudenza, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo citate sono consultabili sul sito www.echr.coe.int; per l'orientamento della Cassazione italiana in materia di non assoluta “neutralità” del silenzio, cfr. Cass., 9 febbraio 1996, Federici, in Cass. pen., 1997, p. 1078; Cass., 21 dicembre 1988, Pavoni, in Cass. pen., 1990, p. 651; Cass., 5 dicembre 1984, Torreggiani, in Cass. pen., 1986, p. 977.

Sommario