Esposizione di dati non veritieri alla Consob. La sanzione penale esclude quella amministrativa
11 Aprile 2017
Tra l'illecito penale previsto dall'art. 2638 c.c. e quello amministrativo previsto dall'art. 190 Tuf, corre un rapporto di specialità da risolvere in base all'art. 9 della legge 689/1981, nel senso che tutte le condotte incriminate dalla prima norma rientrano nella più generale fattispecie sanzionata dal Tuf, ed essendo perciò speciale, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, l'art. 2638 rispetto all'art. 190 Tuf. Così la Corte di cassazione, Sezione II civile (sentenza n. 8855/2017), ha rigettato il ricorso della Consob avverso le sentenza delle corte d'appello di Milano e aderito all'orientamento di quest'ultima. La Consob aveva contestato l'esposizione di dati non veritieri da parte dei due imputati che rivestivano, rispettivamente, le funzioni di responsabile della direzione controlli di rete e compliance e di responsabile del servizio di compliance presso B.P.M. nella Relazione in tema di verifiche di conformità presso la rete commerciale in ordine al collocamento del prestito obbligazionario convertendo. Per tale condotta la Consob aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex artt. 190 e 10 Tuf. Uno dei due imputati rilevava però che, per la medesima vicenda, era iniziato a loro carico un procedimento penale per il reato di cui all'art. 2638 c.c. La Consob riteneva invece che tra l'illecito amministrativo contestato dalla stessa e il delitto di cui all'art. 2638 c.c. intercorra soltanto una relazione di specialità bilaterale per aggiunta potendo quindi tranquillamente concorrere le due sanzioni di diversa natura. Di opposto avviso i giudici di legittimità, i quali precisano che: a) la disposizione penale di cui all'art. 2638 c.c. e la disposizione sanzionatrice amministrativa di cui all'art. 190, in relazione all'art. 10 Tuf, puniscono entrambe lo stesso fatto, nella specie costituito dalla condotta consistente nella trasmissione all'autorità di vigilanza di una relazione inerente verifiche di conformità sul collocamento di un prestito obbligazionario, con la quale si esponevano fatti materiali non rispondenti al vero; b) la generale violazione delle prerogative spettanti all'autorità di vigilanza nell'espletamento dell'attività ispettiva rimane del tutto compresa nella disposizione speciale penale che persegue l'ostacolo all'esercizio delle funzioni stesse di vigilanza; c) ne consegue che, agli effetti dell'art. 9, comma 1, l. 689/1981 deve trovare applicazione la sola disposizione speciale di cui all'art. 2638 c.c. |