La Cassazione ribadisce che il concorso esterno in associazione mafiosa non è una creazione giurisprudenziale
11 Maggio 2016
La Corte di cassazione ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della Convenzione Edu, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le predette disposizioni codicistiche attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di c.d. concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, poiché quest'ultima non è un istituto di creazione giurisprudenziale ma assume rilevanza penale in conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma 1, c.p. Di conseguenza, al riguardo non è neppure ipotizzabile la violazione del principio di determinatezza e di ragionevolezza della pena, in quanto, per il concorrente esterno, sotto il primo profilo, la pena è quella ordinariamente prevista dall'art. 416-bis c.p., e, sotto il secondo profilo, il giudice, applicando le norme penali generali (in tema di attenuanti, anche generiche, ex art. 62-bis c.p., e di determinazione della pena, ex artt. 132 ss. c.p.), può irrogare un trattamento sanzionatorio adeguato al concreto disvalore della condotta tenuta dall'agente. |