Reato continuato e valutazione delle circostanze

Vanessa Spaziani Testa
11 Maggio 2017

Le circostanze, in presenza di una fattispecie continuata, vanno valutate in relazione ad ogni singolo reato oppure al complesso dei fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione? A lungo ci si è chiesti se, nel caso di reato continuato, la sussistenza delle circostanze andasse vagliata con riferimento ai singoli episodi criminosi oppure alla fattispecie continuata nel suo complesso. La problematica è evidentemente legata a filo doppio alla vexata quaestio della natura unica o plurima del reato continuato ...

Le circostanze, in presenza di una fattispecie continuata, vanno valutate in relazione ad ogni singolo reato oppure al complesso dei fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione?

A lungo ci si è chiesti se, nel caso di reato continuato, la sussistenza delle circostanze andasse vagliata con riferimento ai singoli episodi criminosi oppure alla fattispecie continuata nel suo complesso.

La problematica è evidentemente legata a filo doppio alla vexata quaestio della natura unica o plurima del reato continuato: disciplinato dall'art. 81, comma 2, c.p. e profondamente modificato, nel corso degli anni, rispetto a come era stato concepito dal Legislatore del 1930, l'istituto in parola ha da sempre posto agli operatori del diritto problematiche di non poco momento, prima fra tutte la definizione della sua natura giuridica.

A seconda della soluzione che si adotti con riguardo alla questione (teorica) della natura giuridica del reato continuato, varia la (concreta) operatività di una serie di istituti tra cui, appunto, le circostanze del reato.

Alla luce delle pronunce del giudice di legittimità, può dirsi prevalente la concezione pluralistica.

Dunque, per quanto rileva in questa sede, deve affermarsi che i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riguardo alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti.

In tal senso si erano già espresse le Sezioni unite nel 2008, con la sentenza n. 3286: il Supremo Consesso, con specifico riferimento all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, c.p.) e alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) e dell'intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, c.p.), ha chiarito che l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione.

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