La vittima di violenza di genere: il "soggetto debole"

Francesca Di Muzio
11 Maggio 2017

Nell'immaginario comune l'idea che la donna vittima di violenza sia da considerare “soggetto debole” stenta a trovare una chiave di lettura differente e ciò nonostante il recepimento da parte del Legislatore italiano della Convenzione di Istanbul che offre una visione della donna quale soggetto autonomo, capace di autodeterminasi ed affrancarsi dalla violenza attraverso l'attivazione delle proprie risorse personali.
Abstract

Nell'immaginario comune l'idea che la donna vittima di violenza sia da considerare oggetto debole stenta a trovare una chiave di lettura differente e ciò nonostante il recepimento da parte del Legislatore italiano della Convenzione di Istanbul che offre una visione della donna quale soggetto autonomo, capace di autodeterminasi ed affrancarsi dalla violenza attraverso l'attivazione delle proprie risorse personali.

Premessa

L'individuazione della donna, alla pari dei minori e disabili, come soggetto debole legittima e giustifica l'adozione di politiche protezionistiche da parte dello Stato, nell'ottica che la tutela si debba garantire attraverso il controllo. Difatti, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge di conversione della legge sul femminicidio (l.119/2013), si evidenzia come la finalità del decreto venga individuata nell'esigenza di affrontare da diverse angolature una serie di problematiche riguardanti la pubblica sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti, nonché la tutela del'ordine pubblico. Dall'analisi tecnico-normativa accompagnatoria del disegno di legge di conversione, si afferma con chiarezza che i reati considerati destano particolare allarme sociale per il fatto di essere perpetrati ai danni di soggetti deboli. Al contrario le Convenzioni internazionali e regionali in materia di diritti umani delle donne ratificate in Italia, impongono di non considerare le donne vittime di violenza soggetti deboli ma soggetti vulnerabilizzati dalla violenza subita. In quest'ottica pensiamo agli effetti della violenza sulla salute psico-fisica della donna messi in evidenza dall'OMS (OMS, 2002, ONDA, La salute della donna, 2010).

Questa lettura della violenza maschile sulle donne, imposta tanto dalla Cedaw quanto dalla Convenzione di Istanbul, modifica il contenuto dell'obbligo per il Legislatore: non un obbligo di tutela, come erroneamente e in mala fede per anni interpretato dallo stesso ma un obbligo di rimozione degli ostacoli esistenti per l'effettivo godimento, da parte delle donne dei loro diritti fondamentali.

Lo stato, mediante la ratifica della Convenzione di Istanbul, si è specificamente obbligato ad utilizzare una prospettiva di genere (il genere rappresenta una chiave di lettura di rilevanza centrale per il contrasto al fenomeno) nell'applicazione della Convenzione, che impone alle Istituzioni non di adottare misure di pubblica sicurezza in una chiave difensiva dei soggetti più deboli ed esposti,ma invece di adottare le misure necessarie a promuovere e garantire il diritto delle donne a vivere una vita libera dalla violenza, tutelando i diritti delle vittime. La Convenzione di Istanbul non prevede che la violenza maschile sulle donne debba essere affrontata perché un fenomeno criminale che desta allarme sociale: « la violenza maschile sulle donne costituisce si un fenomeno criminale, ma deve essere affrontata mettendo al centro i diritti violati della persona offesa, a partire dalla considerazione che 'un reato è non solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime » e che le Istituzioni devono adottare la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare tali violazioni. E dunque preme ribadire come il fenomeno della violenza maschile sulle donne non rappresenta un'emergenza ma un problema strutturale di ogni società legato alla disparità di poteri tra uomini e donne che trova nella matrice storico-culturale di subordinazione della donna al potere maschile le sue radici profonde.

Violenza di genera e diritto penale della "differenza"

La risposta del Legislatore italiano in termini di criminalizzazione delle condotte penalmente rilevanti all'escalation di violenza sulle donne sembrerebbe essere in linea con l'adozione di uno “statuto penale speciale” per le donne, o un “diritto penale della differenza” connotato dal genere femminile del soggetto passivo che mira a riconoscere alle donne maggiore protezione di quella degli uomini in relazione ai reati che si collocano nell'area della violenza maschile verso il genere femminile. In tale risposta da parte del nostro ordinamento dal carattere eminentemente sicuritario, che non può essere condivisa, c'è una visione di una società sessista e patriarcale cui, consapevolmente o inconsapevolmente, aderisce e si nascondono antichi pregiudizi, contraddizioni e luoghi comuni: la presunta inferiorità della donna rispetto all'uomo, una sorta di perpetua minorazione delle donne che è alla base della subalternità femminile; la donna, “per natura”, a causa della differenza di sesso e del suo carattere originario e insuperabile e non per la sua posizione culturale e giuridica, soggetto debole, in cui trovano legittimazione comportamenti di controllo e sopraffazione delle donne e del loro corpo. Il legislatore italiano difatti, si atteggia come colui che deve proteggere la donna da se stessa e dalla sua incapacità di uscire dalla violenza, sostituendosi alla stessa nella decisione di azionare la macchina giudiziaria vista come l'unica possibilità di salvezza per quest'ultima e per i propri figli.

Una lettura questa in linea con la cultura giuridica del diciannovesimo secolo, che richiama l'antico principio della infirmitas sexus - le incapacità e gli impedimenti dovuti al sesso femminile. La stessa letteratura criminologica era ferma nel convincimento che alle donne spettasse una pena più mite in ragione della sua scarsa razionalità, se non addirittura che alle donne si dovesse riconoscere un livello ridotto di imputabilità, connesso al paradigma “scientifico” della inferiorità naturale delle donne, cioè alla fisiologia del corpo femminile e alle sue implicazioni emotive e comportamentali, incidenti sulla capacità di giudizio e sulla comprensione e conoscenza delle norme , coerentemente, del resto, con il diritto civile che ne limitava la capacità d'agire e con il diritto pubblico che ne negava l'elettorato attivo e passivo).

Nella prospettiva del femminismo dell'uguaglianza e della parità, che considera le donne come soggetti dotati di piena autonomia che rifiutano regole protezionistiche, la lotta per porre fine alla violenza maschile sulla donna è incompatibile con l'idea di un diritto penale al femminile, di un regime “speciale” di protezione penale delle vittime in ragione del genere al quale appartengono, accusato di perpetuare una visione convenzionale del femminile e del maschile, cioè affine agli stereotipi e ai codici tradizionali.Piuttosto che una politica di valorizzazione del “penale”, è necessario porre in essere azioni e iniziative sul piano pratico-politico, efficaci misure politiche e istituzionali mirate alla rimozione delle ragioni sociali, economiche e culturali che tuttora sorreggono il dominio maschile, cioè interventi di sradicamento delle cause socio-culturali del fenomeno, le quali hanno a che fare non con l'identità delle persone ma unicamente con le molteplici discriminazioni, di diritto e di fatto, tra uomini e donne e con le loro disparità di condizioni sociali. Paradigmatica espressione di questa tendenza a concepire la violenza contro le donne come problema ed offesa sociale, e non in funzione del pregiudizio subito dalla vittima, lontana dunque dai confini del suo dramma individuale, è apparsa l'introduzione da parte della legge 119 del 2013 della irrevocabilità della querela per il delitto di stalking (sia pure limitatamente ai casi più gravi). La scelta operata dal Legislatore è, secondo l'opinione più diffusa, un compromesso tra le opposte esigenze di sottrarre la vittima al rischio di ulteriori intimidazioni finalizzate ad ottenere il ritiro della querela (per alcuni la irrevocabilità della querela è anche un modo per evitare che la vittima la ritiri per ripensamenti legati a meccanismi psicologici di giustificazione) e il rispetto della libertà di autodeterminazione della persona offesa. È in quest'ottica che il Legislatore avrebbe stabilito che la querela è irrevocabile nei casi più gravi, e revocabile negli altri casi, e che la remissione della querela può essere soltanto processuale, cioè − come sembra debba interpretarsi la norma − può essere fatta solo davanti all'autorità giudiziaria, al fine di garantire appunto la libera determinazione della vittima. Malgrado la dichiarata intenzione di proteggere la vittima da non improbabili ricatti e intimidazioni, in quanto il soggetto passivo, il più delle volte, si trova in stato di soggezione nei confronti dell'agente (che peraltro − ancora una volta − sottintende una concezione della soggettività femminile come debole, e confina le donne in un ruolo prodotto dalla cultura maschile), in realtà la scelta legislativa è apparsa un'indebita ingerenza dell'autorità nella dimensione privata della vita individuale e, in ogni caso, è sembrata giustificata da interessi estranei a quelli della donna e in contrasto con i suoi interessi specifici, che potrebbero indurla a valutare l'opportunità di non consentire la punizione del colpevole e rimettere la querela per comporre la vicenda all'interno delle mura domestiche.

In tale direzione si colloca l'unica indagine in Italia sull'accesso alla giustizia per le donne pubblicata nel manuale Se le donne chiedono giustizia di Giuditta Creazzo. L'autrice mette il luce il fallimento delle politiche di intervento adottate da molti Stati americani che hanno perseguito l'obiettivo di incrementare i processi di criminalizzazione diretti a rendere obbligatoria la procedibilità dei reati ed a obbligare le donne vittime di violenza domestica a rimanere nel processo a testimoniare e ciò discende al fatto che tali processi di criminalizzazione oscurano le radici sociali e culturali della violenza maschile sulle donne e le sue cause strutturale, spostando l'ottica di intervento sul piano repressivo. Ebbene pur osservando come l'irrevocabilità della querela sia stata introdotta con l'intento di proteggere la donna da eventuali minacce o ritorsioni, si tratta pur sempre di una responsabilità che al momento lo Stato non è in grado di assumersi perché non è ancora in grado di tutelare le donne. Non ne è in grado sia in termini di sicurezza personale della donna, sia per l'indisponibilità immediata di risorse dirette a favorire un reale percorso di uscita dalla violenza. In Italia non è presente a tutt'oggi un sistema di protezione efficace per le donne vittime di violenza e, di conseguenza, per i figli minori. Un sistema di protezione per essere veramente efficace dovrebbe prevedere l'esistenza di una rete radicata, funzionante ed estesa su tutto il territorio nazionale ed adeguatamente formata, un numero di centri antiviolenza e case rifugio proporzionato alla popolazione e adeguatamente finanziato e, soprattutto, misure concrete di sostegno per le donne in termini di occupazione e di alloggio. In mancanza di tutto questo l'introduzione dell'irrevocabilità della querela può rivelarsi un arma a doppio taglio perché le donne, non avendo certezza del loro futuro e sapendo che una volta presentata la denuncia non potranno più tornare in dientro, rinunceranno a sporgere denuncia. Una questione di pertinenza esclusiva dell'autodeterminazione femminile, perché mette la donna davanti a scelte difficili ecc., la cui soluzione richiede delicati giudizi di bilanciamento che possono essere affidati esclusivamente alla libera scelta della vittima. Questa idea della violenza maschile sulle donne, presuntivamente esercitata su un soggetto debole, su un essere diverso e bisognoso di un trattamento speciale per motivi connaturati alla sua stessa "struttura fisiologica/ biologica" o comunque legati alla “condizione sociale e storica” di subalternità rispetto all'uomo, e la pretesa di adeguare a tale condizione la disciplina penale di specifici delitti ad autore prevalentemente maschile di cui le donne sono le vittime privilegiate , producono − in un settore della riflessione femminista che tende a sfuggire al paradigma di donna debole bisognosa di protezione e che parte da visioni e ragioni diverse di regolazione del fenomeno − effetti sicuramente controproducenti per una politica di liberazione femminile, soprattutto sul piano simbolico-ideologico; rafforzano la tesi, aprioristica e sessista, dell'artificiosa “riduzione” della donna ai suoi ruoli tradizionali funzionali al mantenimento dell'idea dell'irriducibile eterogeneità della condizione giuridica e sociale femminile rispetto a quella maschile, tale da diminuire nell'inconscio collettivo il senso di legittimazione della donna a ricoprire altri ruoli di rilevanza sociale. E rischia di perpetuare, col ribadire la separazione dell'ambito maschile da quello femminile, una cultura discriminatoria e della subalternità della donna che giustifica la sua aggressione.E dunque il ricorso a norme ispirate al “modello della differenza” in ragione della condizione femminile intrinsecamente bisognosa di una tutela rafforzata, di protezione da parte dello Stato e allo strumento penale come forma di approccio privilegiato nel contrasto alla violenza di genere, finisce per indebolire il potere delle donne come gruppo, l'immagine del proprio esistere come soggetto politico, lasciando poco spazio a considerazioni relative al peso dei fattori socioeconomici e culturali nel determinare il fenomeno. Per invertire la rotta − nella sfera del diritto e delle politiche legislative − occorre agire su piani d'intervento diversi da quello repressivo che raggiungano la radice antropologica del fenomeno, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che in concreto producono le tante discriminazioni − le “disuguaglianze antigiuridiche”− delle donne nella vita sociale, che impediscono alle donne l'esercizio e un effettivo godimento dei loro diritti. È in questa prospettiva di intervento che vanno lette le raccomandazioni del 2011 del Comitato CEDAW al nostro Paese che, nel rilevare le numerose e gravi mancanze imputabili allo Stato italiano nell'adempiere alle obbligazioni internazionali in materia di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, in particolare quelle sancite dalla ratifica della CEDAW, e nel sottolineare la preoccupazione per «l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner, che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne» al punto che, stando alle evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in aumento ( si veda la condanna dell' Italia da parte della Corte Edu nel caso Talpis c. Italia), indica evidentemente la necessità e possibilità di prevenire questi delitti grazie ad un'azione efficace sulle cause strutturali e profonde che determinano le discriminazioni e la violenza nei confronti delle donne. La politica, pur prestando attenzione all'indubbia necessità di prevedere strumenti più efficaci tendenti alla protezione e tutela delle vittime e al perseguimento degli aggressori, sembra finalmente decisa a mettere mano al fenomeno riconoscendo che la risposta deve essere, anzitutto, politica, sia nel senso che deve riguardare la ricostruzione di un patto sociale tra donne e istituzioni dello Stato, sia nel senso che deve coinvolgere attivamente i decisori politici. In questo senso si esprime la Relazione al d.d.l. n. 860 comunicato alla Presidenza del Senato il 20 giugno 2013, che ha proposto la istituzione di una Commissione parlamentare che “risponda al dovere istituzionale, oltreché internazionale, di domandarsi se è stato fatto tutto quello che si poteva fare o se occorre un cambiamento più strutturale nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne” (art. 1).In particolare, preso atto tanto delle raccomandazioni del Comitato CEDAW del 2011 quanto del Rapporto sulla missione in Italia della relatrice speciale dell'ONU del 2012, da cui emergono « profili di responsabilità istituzionale per l'incapacità di aver realizzato misure adeguate a modificare in concreto la cultura alla base di queste violenze e per non aver protetto da ulteriori rivittimizzazioni le donne che hanno chiesto aiuto alle istituzioni nei casi di violenza in famiglia », e considerato che la stessa ratifica della Convenzione di Istanbul costituisce « un passo fondamentale, ma un primo passo » affinché uno Stato sia esente da responsabilità internazionale, la Commissione si propone di elaborare un progetto specifico rivolto a garantire in concreto alle donne, in quanto donne, il godimento dei loro diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla vita, ed a una vita libera da qualsiasi forma di violenza. Alla base delle raccomandazioni contenute nei documenti internazionali c'è, quindi, l'idea che non è la condizione biologica ma la cultura a determinare nel corso dei secoli l'inferiorità della donna nella società e che, pertanto, a giustificare la protezione delle donne e dei loro diritti attraverso l'intervento della sanzione penale, non è una posizione di fisiologica inferiorità delle donne ma, al contrario, la loro posizione di conflitto con gli uomini, sul piano politico, culturale ed economico-sociale, a causa delle persistenti e molteplici forme di discriminazione sessista e degli atti di violenza maschile che ne derivano. La Convenzione di Istanbul, chiede ai governi impegni radicali nella lotta contro la violenza di genere, impegni e misure che devono affrontare, nell'ordine, la prevenzione, la protezione e solo infine la punizione, le cosiddette tre P. In Italia, il lavoro di prevenzione e protezione è condotto da quasi venti anni, da un centinaio tra centri antiviolenza e case rifugio, con estrema difficoltà per la costante carenza di fondi.

Ciò nonostante di essi non vi era alcun cenno nel d.l. 93/2013, prevalentemente incentrato a sviluppare la terza P, ossia la punizione. Come se una legge pensata solo per punire i responsabili potesse davvero rappresentare un deterrente alla violenza maschile contro le donne; una legge applicata all'interno di un contesto – politico, economico e culturale – in cui le donne continuano ad essere discriminate e vittime di stereotipi duri a morire. In quest'ottica è possibile leggere tutta la questione insorta intorno all'introduzione all'interno del pronto soccorso del codice rosa inserita nell'ultima legge di stabilità, sulla scia della buona prassi rappresentata dalla Asl di Grosseto ed estesa a tutta la regione Toscana. L'impostazione di Grosseto, è plasmata sull'organizzazione delle procure toscane rispetto ai reati contro le fasce deboli, prevedendo un percorso per le donne vittime di violenza che si recano presso il presidio ospedaliero obbligato e teso alla denuncia, ad attivare dunque il percorso giudiziale senza possibilità di ripensamenti. Quest'ottica stride fortemente con la metodologia sperimentata dalle ONG e dai centri antiviolenza ,cosi come evidenziato dalla rete Di.re, in quanto non rispetta l'autodeterminazione delle donne, ancora una volta la donna viene individuata come soggetto debole da medicalizzare assistere e proteggere.

In conclusione

Le violenze maschili contro le donne che si verificano nelle relazioni di intimità amorosa per utilizzare le parole di Giuditta Creazzo costituiscono un “male” inaspettato ovvero la rottura di un rapporto fiduciario che per la vittima significa rimettere in gioco il proprio vissuto. A partire dagli anni settanta sono avvenuti cambiamenti epocali, grazie anche all'apertura dei centri antiviolenza ad opera dei movimenti femministi. L'azione di sensibilizzazione e di pressione politica operata da questi a livello nazionale ed internazionale ha portato all'approvazione di buone prassi innovative e di interventi normativi specifici. Chiaro è che affidare la tutela delle donne vittime di violenza ad una risposta efficace da parte del sistema penale da sola non basta. Occorre un sistema di protezione che possa sostenere nel donne sia "dentro" sia "fuori" dal processo che permetta alle donne di ritrovare una propria dimensione sociale fuori dalla violenza.

Guida all'approfondimento

Il presente contributo scientifico nasce dal confronto accademico tenutosi a Bergamo il 4 maggio 2017 in occasione del Convegno Violenza di genere profili sostanziali e processuali organizzato dall'Università degli studi di Bergamo, facoltà di giurisprudenza, per affrontare la tematica della violenza di genere attraverso l'ottica del legislatore nazionale e sovrannazionale analizzando le risposte del sistema penale.

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