Lesioni gravissime: la condotta del lavoratore non rileva se mancano le misure di sicurezza
09 Settembre 2015
L'accertamento delle cause che hanno determinato il cedimento del trabattello, e quindi causato lesioni gravissime al lavoratore, è del tutto marginale a fronte del mancato approntamento da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni, condotta lesiva questa a cui va ricollegato l'evento lesivo. Il principio è stato espresso dai giudici della quarta sezione della Cassazione penale a fronte del ricorso presentato da parte del datore di lavoro condannato per lesioni gravissime a danno di un suo dipendente caduto da un trabattello di circa 7 metri di altezza non ancorato alla parete e in assenza di idoneo dispositivo antiribaltamento. Del tutto irrilevante quanto lamentato dal ricorrente ossia che i giudici di merito non avessero acquisito tra le prove la registrazione telefonica nella quale un operaio presente all'accaduto raccontava ad un collega, non presente, che la caduta sarebbe stata causata dal comportamento della stessa vittima. Infatti anche qualora tali dichiarazioni fossero state accertate come veritiere, non sarebbe comunque stata esclusa la responsabilità colposa del datore di lavoro nella causazione dell'evento. D'accordo con quanto deciso in primo e secondo grado, la Suprema Corte rileva che il dato che prevale è quello della mancata disposizione di misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il nesso eziologico della tra la condotta colposa in capo al datore di lavoro per non aver adottato misure di sicurezza idonee e l'evento delle lesioni può ritenersi escluso nella ipotesi in cui il comportamento del lavoratore sia risultato abnorme. Nel caso di specie la condotta dell'operai però non può essere definita come abnorme in quanto se fossero stati adempiuti adeguatamente tutti gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro, nonostante il comportamento poco consono della vittima, si sarebbero evitate le lesioni. |