L’abolitio criminis invalida il patteggiamento
11 Settembre 2017
La Corte di cassazione, Sez. II penale, ha affermato che «il venir meno di uno dei termini del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento travolge l'intero provvedimento e impone l'annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti». Nel caso di specie all'imputato era stata applicata la pena concordata per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 337, 582 c.p. e 116, commi 15 e 17, cod. strada. e, dopo la ratifica dell'accordo, era intervenuta una abolitio criminis con riferimento alla guida senza patente. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall'imputato, ritengono che «l'abolizione incida in modo imprevedibile e significativo sull'accordo che è il frutto di valutazioni complessive sulle quali non può che avere influito anche la contestazione del fatto depenalizzato» e si distaccano quindi dal differente orientamento giurisprudenziale secondo cui «qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l'abolitio criminis, la Corte deve procedere allo scomputo della pena applicata per il reato abrogato, ritenendo che tale potere spetta al giudice che dichiara l'abrogatio criminis e che, con riguardo al giudizio di cassazione è riconducibile ai poteri concessi al giudice di legittimità dall'art. 619 c.p.p., comma 3, per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione di legge più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto» |