Incompetenza per materia per un reato ex art. 51-bis c.p.p.: gli atti vanno trasmessi alla Corte d’assise per il giudizio
11 Settembre 2017
Le Sezioni unite della Cassazione penale, sentenza n. 39746 del 31 agosto 2017, hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della Corte d'assise, deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte d'assise per il giudizio, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e giudice dell'udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice competenti funzionalmente ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, ultimo periodo e 328, comma 1-bis, c.p.p.». La questione «se il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. debba trasmettere gli atti al giudice ovvero al pubblico ministero presso quest'ultimo» (ord. n. 50402/2016, vedi E. CONFORTI, La trasmissione degli atti in caso di incompetenza per materia per un reato di cui all'art. 51-bis c.p.p.). |