Ragionevole l’esclusione della parte civile dal giudizio abbreviato
11 Ottobre 2016
La Corte costituzionale con sentenza n. 216 depositata il 7 ottobre 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, c.p.p., in forza del quale l'esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sollevata dal tribunale ordinario di Palermo. L'esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato si connota come una scelta non irragionevole effettuata dal Legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui fruisce nell'ambito degli istituti processuali. La disciplina contenuta nell'art. 87, comma 3, c.p.p. trova, infatti, giustificazione nell'intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale. Il giudice delle leggi dichiara, infatti, la disciplina censurata funzionale al perseguimento di una ragionevole durata del processo. Occorre inoltre tener presente che secondo quanto contenuto nel secondo comma dell'art. 88 c.p.p. l'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. |